Nuovo Marubbiando - Anno VI - N° 12 - Dicembre 2013 | Page 2
LETTERE ALLA REDAZIONE
- Dicembre 2013 -
GLI OSTELLI DELLA GIOVENTÙ: chi può aprire e gestire un ostello per i giovani?
Quali i requisiti? Quali le norme di riferimento? Chi possono ospitare?
A cura di
Angelo Prontera
G
li ostelli per la
gioventù,
disciplinati
dalla legge regionale n. 11 del 1999,
sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il
pernottamento, per non più di 7
giorni, dei giovani di età non superiore a 25 anni e degli accompagnatori. In relazione a particolari
esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la
durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.
Negli ostelli della gioventù deve
essere garantita anche la disponibilità di strutture e di servizi finaliz-
Mensile indipendente di
Maruggio e Campomarino
Anno VI - Numero 12
Dicembre 2013
Chiuso in redazione il 03/1/2014
Direttore Responsabile
ANGELO PRONTERA
Caporedattore
Nicola Pastorelli
Grafica e impaginazione
Mimmo Pisconti
Comitato di Redazione
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Danilo Chiego, Aflredo Coppola
Redazione - Direzione
Via Vittorio Emanuele, 14
Maruggio (TA)
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della Stampa del Tribunale
di Taranto il 27.12.2007
Iscritto col n. 19778
al ROC di Puglia il 29.6.2010
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zati ad attività culturali, di svago, di
sport e di socializzazione.
Tali aziende, senza scopo di lucro,
sono proprietà di enti pubblici e
non, operanti nel campo del turismo sociale e giovanile.
Gli ostelli della gioventù vengono
classificati in tre categorie in ordine
decrescente (terza, seconda e prima) in base ai requisiti qualitativi
minimi indicati nella tabella ‘‘F’’,
allegata alla legge regionale citata.
L'esercizio dell'attività ricettiva negli
ostelli per la gioventù è soggetto ad
autorizzazione comunale, autoriz-
zazione che può comprendere la
somministrazione di cibi e bevande
limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle
finalità dello stesso.
Elementi caratterizzanti gli ostelli
sono il personale multilingue,
l’assenza di scopo di lucro da parte
dell’associazione o ente gestore, la
disponibilità di materiale turisticoinformativo, la fornitura di biancheria da letto, il servizio bar e ristorazione e la pulizia camere una volta
al giorno.
Per quanto riguarda le camere,
invece, queste non devono avere
più di 4 letti serviti da bagni comuni
oppure camere divise per sesso
con non più di 6 letti serviti sempre
da bagni comuni. La superficie
minima delle camere va dai 5 ai 7
metri quadrati a seconda della categoria dell’ostello.
Per ulteriori approfondimenti consultare la legge regionale n. 11 del
1999 e l’allegato F riguardante gli
ostelli della gioventù.
Nuovo Marubbiando si arricchisce di una nuova rubrica. Buona lettura!
FRAMMENTI di STORIA CITTADINA: DOCUMENTI, CURIOSITÀ e NOTIZIE D’ALTRI TEMPI
Correva l’anno 1933: l’obbligatorietà delle sputacchiere nei locali pubblici
I
nauguriamo con questo numero del giornale una nuova rubrica che arricchirà e accompagnerà le prossime pubblicazioni di
Nuovo Marubbiando. Ci limiteremo a
pubblicare frammenti di storia locale
e di vita cittadina, fatti, documenti e
curiosità per ricordare eventi e frangenti del tempo passato. Lo faremo
per coloro che avranno voglia di
sapere come eravamo, che saranno
curiosi di scavare nel nostro trascorso.
Non sarà facile reperire atti e notizie
inedite, ma il nostro sforzo sarà fatto
per voi, cari e affezionati lettori.
Correva l’anno 1933. Così scriveva il
9 gennaio dello stesso anno la Direzione generale della Sanità Pubblica
ai Prefetti del Regno, e da questi
diramate ai podestà dei comuni, per
evitare la diffusione della tubercolosi
a seguito di sputi a terra:
«Dalle informazioni che pervengono
al Ministero risulta che non ovunque
sono osservate le disposizioni relative al divieto nei locali frequentati dal
pubblico di sputare fuori di speciali
recipienti, e ciò per la mancanza di
tali sputacchiere. Tali inosservanze
non possono ulteriormente essere
tollerate in quanto come ben noto gli
sputi possono essere veicoli di germi
patogeni».
L’inedito e raro scritto riporta, tra
l’altro, una serie di articoli di vari
Regi Decreti con i quali si prescriveva l’uso delle sputacchiere igieniche
nei locali frequentati dal pubblico e
nelle aziende industriali e commerciali.
Le sputacchiere, poi, dovevano rispondere a determinati requisiti igie-
nici in modo da non costituire pericolosi veicoli d’infezione.
Perciò «Una sputacchiera che risponda ai principali requisiti igienici
deve essere: sollevata da terra pur
avendo una base solida che ne impedisca la caduta, deve essere munita di coperchio sollevabile preferibilmente a pedale, deve essere di
struttura tale da poter venire pulita e
disinfettata convenientemente, deve
infine essere di aspetto estetico tale
da non produrre ripugnanza.
Si pregano pertanto le EE.LL. perché da parte dei medici provinciali,
degli ufficiali sanitari comunali, dei
medici scolastici, dei medici di fabbrica sia esercitata una opportuna
vigilanza sull’andamento delle disposizioni sopra richiamate».
Per evitare la diffusione di malattie,
le sputacchiere pubbliche furono ben
presto riempite di soluzioni antisettiche, mentre soprattutto per i malati
di tubercolosi vennero create apposite sputacchiere tascabili.
Le ultime sputacchiere scomparvero
dai locali pubblici italiani nel secondo
dopoguerra. Nonostante ciò, di fatto
non è stato mai abrogato il
"Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi" (Testo Unico Leggi Sanitarie
n. 1265 del 27 luglio 1934 con varianti previste dal D.P.R. n. 630 del 28
giugno 1955), che all'art. 12 prevede
il seguente obbligo: "Nelle camere di
alloggio, nelle sale di trattenimento,
nei corridoi, nei vestiboli dei pianerottoli delle scale ed in altri ambienti abitabili si dovranno porre sputacchiere igieniche in numero adeguato"!
(Nella foto una sputacchiera in ottone della Federazione Fascista per la
lotta contro la Tubercolosi).