NUOVA FINESTRA Novembre 2024 | Page 81

NON DIMENTICARE
Per immettere sul mercato e mettere in servizio prodotti Marcati CE secondo Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE , non basta preparare il Fascicolo Tecnico ma è obbligatorio dotarsi anche di un sistema di controllo interno sulla fabbricazione , così come definito nell ’ Articolo 12 della Direttiva e nell ’ Articolo 9 del D . Lgs 17 / 2010 .
DIRETTIVA MACCHINE E RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE La Direttiva Macchine è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 27 Gennaio 2010 , n . 17 pubblicato sul Supplemento ordinario alla G . U . 41 del 19 febbraio 2010-Serie generale , è entrato in vigore il 6 Marzo 2010 per attuare la Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE . Questa Direttiva sarà sostituita dal Regolamento ( UE ) 2023 / 1230 relativo alle macchine , dal 20 gennaio 2027 . Lo scopo principale della Direttiva Macchine è quello di definire i requisiti essenziali , in materia di sicurezza e di salute pubblica , a cui devono rispondere le macchine a partire dalla fase di progettazione fino alla fabbricazione e verifica del funzionamento sicuro , prima della loro immissione sul mercato e messa in servizio . La Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE ha lo scopo di normare la costruzione delle macchine affinché il fabbricante garantisca la sicurezza per l ’ utilizzatore finale . I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine , sono indicati nell ’ Allegato I della Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE . Essi definiscono i criteri con cui il fabbricante deve garantire lo svolgimento della valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute , relativi allo specifico impiego della macchina che dovrà costruire . Di conseguenza , il fabbricante della macchina dovrà progettarla e costruirla tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi , avendo anche cura di inserire i rischi residui nel Manuale d ’ Istruzioni . Inoltre , il fabbricante dovrà dotarsi di un sistema di controllo interno sulla fabbricazione , come definito :
• Nell ’ Articolo 12 “ Procedure di valutazione della conformità delle macchine ” punto 2 ) della Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE : “… il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica , conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate ...”
• Nell ’ Articolo 9 “ Valutazione della conformità delle macchine ” punto 2 del Decreto Legislativo 17 / 2010 : “… Se la macchina non è contemplata dall ’ allegato IV , il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all ’ allegato VIII …”
Nel caso delle chiusure tecniche motorizzate le Norme Armonizzate di riferimento sono , quelle di prodotto , come per esempio la UNI EN 13241:2016 e , per quanto riguarda i requisiti di sicurezza , la UNI EN 12453:2022 . Il controllo interno sulla fabbricazione è un sistema organizzato gestito dal fabbricante che include procedure , ispezioni pianificate , prove , valutazioni , controlli interni specifici e idonei alle caratteristiche del prodotto da costruire ed integrati nel processo di fabbricazione . Tali controlli devono essere pianificati , monitorati , documentati e migliorati al fine di garantire la conformità delle prestazioni dei prodotti fabbricati nel rispetto dei requisiti richiesti delle norme armonizzate di riferimento . Tutti gli elementi , i requisiti , e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in maniera sistematica e in forma di obiettivi e procedure scritte .
IL FASCICOLO TECNICO Il Fascicolo Tecnico è l ’ insieme dei documenti raccolti e che devono dimostrare la conformità della chiusura tecnica motorizzata ai requisiti della Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE . Per l ’ elenco dettagliato dei documenti , riferirsi all ’ Allegato VII “ Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine ” parte A ) della Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE Pertanto , come minimo il Fascicolo Tecnico deve contenere :
• Tutte le registrazioni delle attività di gestione e controllo interno delle fabbricazioni ;
• i dettagli sulla progettazione e della relativa analisi dei rischi ;
NON DIMENTICARE
• Per dichiarare conforme e Marcare CE una chiusura tecnica motorizzata secondo Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE , è obbligatorio aver adottato un sistema di controllo interno sulla fabbricazione senza il quale , la sola produzione del solo Fascicolo Tecnico non basta a ottemperare agli obblighi di legge previsti dal D . Lgs . 17 / 2010
• Si ricorda che la responsabilità di apporre la Marcatura CE su di una chiusura tecnica motorizzata è del fabbricante che , dopo averla immessa sul mercato e messa in servizio , si assume l ’ o- nere di emettere una Dichiarazione di Conformità della stessa alla normativa vigente .
• Bisogna premettere che , l ’ apposizione della Marcatura CE non è possibile se non è prima stata emessa una Dichiarazione di Conformità .
• Il soggetto che assembla tutte le parti di una chiusura tecnica motorizzata mettendola in servizio , anche senza aver acquistato direttamente i componenti necessari a realizzarla , si deve anche assumere la responsabilità di ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dal D . Lgs . 17 / 2010 , come minimo quelli indicati all ’ Art . 3 e garantire il funzionamento sicuro della “ macchina ” che ha realizzato ; per esempio , eseguire le prove di impatto della Chiusura Tecnica Motorizzata e verificare il corretto funzionamento , sia dei collegamenti elettrici che ha fisicamente realizzato , sia delle sicurezze attive previste nella logica di controllo del sistema di automazione
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