NUOVA FINESTRA_Febbraio 2024 | Page 35

Nell ’ uso corrente usati come sigle , il significato delle parole che indicano la relazione tra progetto virtuale e processo fisico è ancora appannaggio dei tecnici . A partire dal BIM , serve sapere di cosa stiamo parlando ( e soprattutto perché serve investire )

Come sempre dura lex ( saggia in questo caso ), sed lex . In Italia , si cominciò a utilizzare il BIM ( più di dieci anni fa ormai ) per progetti internazionali . Si trattava di scelte private , nel contesto di studi di architettura e di aziende con notevole capacità previsionale e particolarmente aperte e coinvolte nell ’ internazionalizzazione progettuale . Nel 2017 è stato emanato un decreto - DM 560 / 2017 e una normativa tecnica - UNI 1133 - che hanno avviato il processo di regolamentazione e di introduzione . “ Progressiva introduzione dell ’ obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti ”, così recita il Decreto e definisce come cogente , a partire dal 2019 l ’ utilizzo del BIM per le opere definite ‘ complesse ’. In realtà la soglia di adozione è definita dal valore delle opere : nel 2021 un nuovo Decreto Ministeriale DM 312 / 2021 ha variato le scadenze e gli importi per la cogenza di adozione del BIM . Infine , l ’ atto più recente , il nuovo codice appalti ( dlgs 36 / 2023 ) conferma che sarà obbligatorio per tutti gli appalti superiori a un milione di euro . Nella tabella la progressione degli obblighi a partire dal 2019 .
TIPOLOGIA OPERE VALORE ECONOMICO SCADENZA
Lavori complessi * Si definiscono così , secondo il dlg 50 / 2026 ( codice appalti ), le opere con importo superiore ai 15 milioni di euro , con uso di materiali e componenti innovativi e con particolari situazioni ambientali e logistiche
Nuova costruzione e interventi su esistenti esclusa manutenzione ordinaria e straordinaria
Nuova costruzione e interventi su esistenti esclusa manutenzione ordinaria e straordinaria
≥ 100mln euro 1 / 01 / 2019 ≥ 50mln euro 1 / 01 / 2020 ≥ 15mln euro 1 / 01 / 2021
≥ 15 mln euro ( era stato previsto ≥ 5,35 mln euro , modificato )
1 / 01 / 2022
≥ 5,35 mln euro 1 / 01 / 2023
1 / 01 / 2021 ≥ 1 mln euro ( era stato previsto ≤ 1mln euro )
1 / 01 / 2025