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case su ruote non omologate e boungalow

La disposizione del "decreto del fare" Al comma 4 dell’articolo 41, integra l’originale definizione di interventi di nuova del T.U. edilizia attraverso una modifica per semplificare l’installazione di strutture mobili come bungalow e casine: per le installazioni posizionate all’interno di strutture ricettive con temporaneo ancoraggio al suolo, all’aperto, utilizzate per la sosta e il soggiorno di turisti, non è necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali e al progetto già autorizzato al momento del rilascio del permesso a costruire per le strutture ricettive.

In questo caso la struttura è un alloggio temporaneo o stagionale, e pur essendo trasportabile, è ideato per stare fermo, e non presenta vincoli particolari per quanto riguarda la realizzazione; nei campeggi, villaggi turistici e agriturismi possono essere installate nelle zone di pertinenza, e devono poter essere spostate con facilità; in caso di installazione su terreno di proprietà (terreno agricolo) invece è necessaria la concessione edilizia al pari di un prefabbricato fisso, ed inoltre deve rispettare le norme concernenti l'abitabilità (DPR 380/2001).