b. 2. Riferimenti a livello nazionale
Costituzione Italiana( 1948) art. 3 e art. 34
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli(…) che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l ' effettiva partecipazione di tutti(…).
La scuola è aperta a tutti.
Legge 118 / 1971
Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge 517 / 77
Norme sulla valutazione degli alunni e sull ' abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell ' ordinamento scolastico
Legge 104 / 92
Legge-quadro per l ' assistenza, l ' integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR 24 febbraio 1994
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
Legge 170 / 2010
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
Prescrive l ' inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni della scuola pubblica, comunque su iniziativa della famiglia. Supera ma non abolisce il modello delle classi speciali.
Stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l ' integrazione scolastica degli alunni con disabilità da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell ' intero Consiglio di classe e l ' introduzione dell ' insegnante specializzato per attività di sostegno.
Amplia il principio dell ' integrazione scolastica.
Prevede particolare attenzione e atteggiamento di cura educativa nei confronti degli alunni con disabilità.
Predispone il coinvolgimento di tutti gli organi pubblici che hanno le finalità di cura della persona( Istituzioni scolastiche, ASL, Enti Locali).
Predispone strumenti concreti:- Diagnosi Funzionale( DF);- Profilo Dinamico Funzionale( PDF);- Piano Educativo Individualizzato( PEI);
- Istituisce gruppi di lavoro per l ' integrazione a livello regionale e di Istituto.
Fornisce indicazioni per l ' individuazione dell ' alunno come persona portatrice di handicap. Predispone livelli di intervento, procedure e compiti relativi a DF, PDF e PEI.
Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento( DSA).
Assegna alla scuola il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate per conseguire il successo formativo.
Per la peculiarità dei DSA, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104 / 1992, con il Piano Didattico Personalizzato( PDP).
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