SPIAGGE
MareBau
La Regione Toscana, con la Legge n. 59 del 20 ottobre 2009, ha manifestato la volontà di
promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli
stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animali, ed in particolare dispone:
a) all'art. 19: "...Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso
a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi,
è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali...";
b) all'art. 20, i Comuni, possono nell'ambito delle spiagge: "...individuare, mediante appositi
cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature...Negli
spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e
museruola, sotto la sorveglianza del responsabile...";
c) oltre che l’adozione del guinzaglio e della museruola, la normativa impone il rispetto delle
norme igieniche (art. 22), da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile "...di
strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane..." oltre che l’obbligo di "...raccogliere le
deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici...";
Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano iscritti all'anagrafe canina e dotati
di apposito "microchip", di cui all'art. 25 della L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59;
Durante tutta la stagione balneare individuata annualmente dall’ordinanza comunale per la
disciplina delle attività balneari, sulle spiagge del Comune di San Vincenzo si dispone quanto segue:
(Estratto dall’Ordinanza N.4 del 01/06/2017)
a) aree demaniali marittime libere antistanti il perimetro urbano: sono le spiagge libere
prospicienti il perimetro urbano individuato negli strumenti urbanistici, comprese tra la foce del
Fosso dei Cipressetti e il confine sud della concessione demaniale marittima n. 10 del 24 agosto
2009 rilasciata alla società LAZZI VI.TUR. S.p.A., proprietaria del complesso turistico "Riva
degli Etruschi". Allo scopo di prevenire problemi igienico ambientali e tutelare l’ordine
pubblico, data la notevole affluenza di frequentatori della spiaggia, è vietato l'accesso ai cani,
dalle ore 08:00 alle ore 20:00, in quanto è il tratto di costa maggiormente antropizzato, dove si
concentra l'edificato di San Vincenzo, con le seconde case, le strutture turistico alberghiere -
balneari e, dove è maggiore la presenza di turisti. Inoltre sono prive di idonei spazi destinati ai
cani, come previsto dall'art. 20 della L.R.T. n. 59 del 20 ottobre 2009. Sono esclusi dal divieto i
cani guida per i non vedenti, i cani delle forze dell’ordine e, previa autorizzazione, i cani da
salvataggio brevettati purché condotti al guinzaglio. L’addestramento di questi ultimi non può
essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare e giorni festivi e prefestivi della
stagione turistica;
b) aree demaniali marittime libere antistanti il perimetro extraurbano: sono le spiagge libere
escluse dal punto precedente, comprese tra il confine sud della concessione demaniale marittima
n. 10 del 24 agosto 2009 rilasciata alla società LAZZI VI.TUR. S.p.A., proprietaria del
complesso turistico "Riva degli Etruschi" e la foce del Fosso dell'Acqua Calda a confine con il
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