L'Installatore Italiano Novembre/Dicembre 2024 | Page 59

DALL ’ ASSOCIAZIONE
te regime amministrativo della “ Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ” ( DILA ) di cui all ’ Articolo 6-bis , lettera a ) del D . lgs . n . 28 del 2011 . Sempre in materia di iter autorizzativi e abilitativi , al fine di garantire l ’ irretroattività della norma che minaccerebbe lo sviluppo dell ’ attuale pipeline FER in autorizzazione , si ritiene opportuno che per le procedure in corso il proponente abbia la possibilità di applicare la norma prevista dal T . U . R . oppure quella precedente e abrogata dal decreto legislativo . Tale proposta prevede che , esclusivamente per le procedure abilitative , autorizzatorie nonché per le dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche , già avviate alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo , il proponente possa scegliere di completare il procedimento autorizzativo ai sensi della normativa previgente . Tale possibilità consentirebbe alle pubbliche amministrazioni di operare in continuità , con una maggiore efficacia , agli operatori di concludere i procedimenti amministrativi relativi ad investimenti avviati in un quadro normativo certo e al sistema Paese di raggiungere gli obiettivi FER fissati a livello nazionale ed europeo . Per una maggiore chiarezza e facilità di realizzazione dei progetti occorre normare il periodo transitorio tra il precedente ed attuale decreto . Sarebbe ottimale non renderlo retroattivo per i procedimenti autorizzativi già avviati ed in progress e lasciare la liberà agli operatori di scegliere eventualmente con quale iter proseguire per le autorizzazioni . Fondamentale è poter realizzare dei revamping ( aggiornamenti tecnologici ) di impianti già in esercizio e quindi autorizzati per conseguire nel tempo tutte le innovazioni tecnologiche e di conseguenza migliori performances . Tra queste ci sono i revamping per aumento potenza installata che quindi produrranno maggiori quantità di energia a parità magari della medesima occupazione di area . È di fatto una sostituzione della parte tecnologica che ha però un maggior rendimento di conversione energetica . Negli assets tecnologici di sistema , oltre gli impianti di produzione energia da rinnovabili , sono inclusi anche i sistemi Storage cui andrebbero dedicati dei relativi disciplinanti per appunto i sistemi di storage nelle due configurazioni sia stand alone che integrati con impianti FER . Per il reale beneficio di disponibilità nella rete nazionale , oltre le procedure e le tempistiche definite nel documento per la fase autorizzativa , sarebbe opportuno definire anche le tempistiche a cura del Distributore locale cui collegarsi per essere poi immessi definitivamente nella rete elettrica nazionale . Ovvero , una volta ottenuta l ’ autorizzazione e realizzato l ’ impianto sarebbe auspicabile non dover attendere ulteriormente per la connessione e quindi di fatto la vendita del prodotto “ energia elettrica ” nel mercato nazionale . Tempistiche che sono state segnalate a volte molto importanti tanto da condizionare il business plan . Sarebbe opportuno , quindi , l ’ introduzione di una procedura univoca dal momento della richiesta autorizzativa sino alla vendita dell ’ energia , almeno per tutta quella parte non direttamente di responsabilità del soggetto proponente , ovvero l ’ investitore . Altra precisazione utile ad evitare diverse interpretazioni è all ’ art . 8 comma 3 in cui viene riportato che nel caso di un intervento impiantistico coinvolga più Comuni , il Comune di riferimento sia quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell ’ impianto da realizzare . La maggior porzione però non è completamente definita se per superficie occupata nella sua interezza o per potenza installata , riferendosi alla “ macchina ” che genera l ’ energia elettrica dalla fonte rinnovabile . Tale ulteriore definizione aiuterebbe nella velocizzazione in caso di situazioni appunto di tale casistica . Inoltre , a carattere generale , per avere un realistico elevato grado di applicazione , è necessario rendere il decreto omogeneo con il decreto Aree Idonee , limitandone al massimo le difformità tra le varie Regioni . Il nuovo sistema dei prezzi vedrà , infatti , eliminato il PUN al posto prezzo zonale ; quindi , è interesse delle Regioni far aumentare l ’ offerta di energia per far diminuire il prezzo ed attrarre nuove attività economiche . Il decreto ha anche questa finalità oltre che ridurre l ’ impatto ambientale utilizzando fonti rinnovabili naturali . Infine , nel decreto non si fa riferimento alle qualifiche delle imprese che sono certificate da tempo con le abilitazioni FER , in qualità di imprese riconosciute ad operare nel settore delle rinnovabili a garanzia della preparazione sia professionale , ma anche amministrativa sino all ’ ottenimento dell ’ atto di accatastamento degli impianti FER . Il coinvolgimento diretto ed esclusivo per tale tipologia di imprese già con tutto il necessario know-how del settore FER è un requisito fondamentale per le fasi di installazione degli impianti oggetto del decreto .
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