L'Installatore Italiano Marzo/Aprile 2022 | Page 80

DALL ’ AREA LAVORO
a 52 settimane di ricorso all ’ ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile ; al 9 % oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile ; al 15 % oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile ).
• Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni : nelle ipotesi di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell ’ INPS della prestazione di integrazione salariale , il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell ’ autorizzazione , ad inviare all ’ INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell ’ integrazione salariale , entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale , ovvero , se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione . Trascorsi tali termini , il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro .
• Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa : il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che svolga -nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate . Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità , il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro .
• Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria ( CIGO ): il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO che , quindi , non subisce sostanziali modifiche , né sul fronte normativo né su quello regolamentare .
• Cassa integrazione guadagni straordinaria ( CIGS ):
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