L'Installatore Italiano Marzo/Aprile 2022 | Page 76

DALL ’ AREA TECNICA
ART . 37 D . LGS N . 81 / 2008

Obblighi formativi per datori di lavoro ,

dirigenti e preposti

Con la circolare n . 1 / 2022 , l ’ Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le prime indicazioni , condivise con l ’ Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali , relativamente alle novità che , in materia di formazione , interessano datori di lavoro , dirigenti e preposti dopo le modifiche all ’ art . 37 del D . Lgs . n . 81 / 2008 introdotte dall ’ art . 13 del D . L . n . 146 / 2021 , come convertito dalla L . n . 215 / 2021 .
Soggetti destinatari degli obblighi formativi : datore di lavoro Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art . 37 , secondo il quale “ il datore di lavoro , i dirigenti e i preposti ricevono un ’ adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro , secondo quanto previsto dall ’ accordo di cui al comma 2 , secondo periodo ”. La disposizione individua anzitutto , quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi , il datore di lavoro il quale , unitamente ai dirigenti ed ai preposti , deve ricevere una “ adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico ” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano . Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare , entro il 30 giugno 2022 , “ un accordo nel quale provvede all ’ accorpamento , alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione , in modo da garantire : a ) l ’ individuazione della durata , dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro ; b ) l ’ individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ”. Per quanto concerne il datore di lavoro , l ’ accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l ’ individuazione del nuovo obbligo a suo carico . Sarà infatti l ’ accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa , pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo .
Dirigenti e preposti Per quanto concerne l ’ individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell ’ art . 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico , stabilendo che “ i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro , un ’ adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro . I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono : a ) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi ; b ) definizione e individuazione dei fattori di rischio ; c ) valutazione dei rischi ; d ) individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione ”. In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede , anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti , una “ un ’ adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro , secon-
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