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DALL ’ AREA APPALTI
Per le medesime finalità , le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d ’ asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa , nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n . 73 del 2021 . Con decreto ministeriale del 30 settembre 2021 ( GU n . 258 del 28 ottobre 2021 ), sono state disciplinate le “ Modalità di utilizzo del Fondo per l ’ adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all ’ articolo 1-septies , comma 8 , del decreto-legge 25 maggio 2021 , n . 73 , convertito , con modificazioni , dalla legge 23 luglio 2021 , n . 106 ”. Con decreto dell ’ 11 novembre 2021 ( GU n . 279 del 23 novembre 2021 ) è stata pubblicata , ai sensi del comma 1 del citato articolo 1-septies , la “ Rilevazione delle variazioni percentuali , in aumento o in diminuzione , superiori all ’ 8 %, verificatesi nel primo semestre dell ’ anno 2021 , dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ”. Con la circolare del 25 novembre 2021 , sono state definite le “ Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell ’ articolo 1-septies del D . L . n . 73 / 2021 , convertito con modificazioni dalla Legge n . 106 / 2021 ”. Il meccanismo di compensazione di prezzi , inizialmente previsto per il primo semestre 2021 , è stato esteso :
• al secondo semestre dell ’ anno 2021 dall ’ articolo 1 , commi 398 e 399 , della legge 30 dicembre 2021 , n . 234 , che ha altresì previsto l ’ adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto secondo semestre entro il 31 marzo 2022 ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 100 milioni di euro ;
• al primo semestre dell ’ anno 2022 dall ’ articolo 25 del decreto-legge 1 ° marzo 2022 , n . 17 , che ha altresì previsto l ’ adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto primo semestre entro il 30 settembre 2022 , sulla base delle elaborazioni effettuate dall ’ ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell ’ articolo 29 , comma 2 , del decreto-legge 27 gennaio 2022 , n . 4 , ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 150 milioni di euro .
Da ultimo , l ’ articolo 23 del decreto-legge 21 marzo 2022 , n . 21 ha previsto la possibilità per il MIMS di riconoscere , nel limite complessivo del 50 % delle risorse del Fondo di cui all ’ articolo cui all ’ articolo 1-septies , comma 8 , del decreto-legge n . 73 del 2021 ( la cui dotazione è stata contestualmente incrementata di ulteriori 120 milioni di euro per l ’ anno 2022 ) di un ’ anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50 % dell ’ importo richiesto , nelle more dello svolgimento dell ’ attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate . La circolare ribadisce che la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando , in primo luogo , le somme a loro disposizione e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo e che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile . Infine , allo scopo di ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti a valere sulla dotazione del Fondo ministeriale , con decreto ministeriale del 5 aprile 2022 è stata aggiornata , relativamente al secondo semestre 2021 , la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021 relativamente all ’ accesso al Fondo , prevedendosi , in sintesi :
• la diminuzione , da 60 a 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relativi al secondo semestre 2021 , del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo ;
• l ’ istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti .
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