Lezioni Diritto del Lavoro - Le Ferie e ROL | Page 9

(Qualora la festività coincida con la domenica o con un altro giorno festivo, il datore di lavoro deve pagare una quota ulteriore rispetto alla retribuzione normalmente dovuta). Si considera lavoro festivo quello effettuato nei giorni: 25 aprile, Primo maggio; Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); Lunedì di Pasqua; Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); Santo Stefano (26 dicembre); Festa nazionale della Repubblica (2 giugno); Santo patrono cittadino. 9