L'Artigianato Informa Settembre 2013

settembre 2013 INFORMA Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96 art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento AREA LAVORO Interpelli Ministero del Lavoro n. 25 e n. 23 Fruizione del congedo parentale su base oraria CIGS e concordato preventivo con o senza cessione di beni La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 22 luglio 2013, ha risposto a un quesito dei sindacati CGIL, CISL e UIL, in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012. La risposta in sintesi: «... stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 (dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello. Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”». La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 22 luglio 2013, ha risposto a un quesito della FIM-CISL, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. In particolare, l’istante chiede se ai sensi della nuova disposizione normativa, nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, risulti ancora possibile concedere all’azienda interessata il trattamento CIGS. La risposta in sintesi: «... Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni. Si evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa». Anno LXIV N. 9 1 Settembre 2013 INFORMA