settembre 2013
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
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AREA LAVORO
Interpelli Ministero del Lavoro n. 25 e n. 23
Fruizione del congedo parentale
su base oraria
CIGS e concordato preventivo
con o senza cessione di beni
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello
n. 25 del 22 luglio 2013, ha risposto a un quesito dei
sindacati CGIL, CISL e UIL, in merito alla possibilità che
la contrattazione collettiva di settore di secondo livello
intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del
congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1,
comma 339, della L. n. 228/2012.
La risposta in sintesi:
«... stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello
“nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti
collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione
del congedo parentale di cui al comma 1 (dell’art. 32,
D.Lgs. 151/2001) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano
essere anche i contratti collettivi di secondo livello.
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto
specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis,
che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali”
per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di
quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”».
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello
n. 23 del 22 luglio 2013, ha risposto a un quesito della
FIM-CISL, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, modificato dall’art. 46
bis, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 83/2012 (conv. da L. n.
134/2012), concernente la disciplina della concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale
per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
In particolare, l’istante chiede se ai sensi della nuova disposizione normativa, nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, risulti
ancora possibile concedere all’azienda interessata il
trattamento CIGS.
La risposta in sintesi:
«... Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di
imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
Si evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 2, comma 70,
L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in
esame si considera abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che
da tale data non sarà più possibile la concessione di
CIGS in base alla suddetta disposizione normativa».
Anno LXIV
N. 9
1
Settembre 2013
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