- tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg.
(UE) 1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai vari
regimi di aiuti “de minimis”);
- che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti “de minimis” a imprese che forniscono Servizi
di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e con gli
aiuti “de minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis” purché non superino il massimale
di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto merci su strada per conto
terzi);
- che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili
o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze
di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli
aiuti “de minimis” non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri
aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della
Commissione;
• che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
• che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del
superamento del limite massimo;
• che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un
importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non
solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;
SI DICHIARA²
che il datore di lavoro/ l’utilizzatore ovvero una qualunque impresa del gruppo non ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di altri aiuti a titolo “de minimis”;
che il datore di lavoro/ l’utilizzatore ovvero una qualunque impresa del gruppo ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di altri aiuti a titolo “de minimis” per un
importo complessivo di euro ………………………………………………………………………………………………… , come specificato qui di seguito³
1.
• ente erogatore:
- denominazione
- codice fiscale
- codice fiscale dell’impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento dell’incentivo
• normativa riferimento
• importo dell’agevolazione
• data di erogazione
² Selezionare una delle due opzioni; in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’aiuto di
Stato va riferito all’agenzia di somministrazione.
³ Importo valorizzato automaticamente dalla procedura sommando i vari benefici indicati.
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Anno LXV
INFORMA
N. 10
Ottobre 2014