L'Artigianato Informa Ottobre 2014 | Page 8

 - tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg. (UE) 1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai vari regimi di aiuti “de minimis”); - che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti “de minimis” a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e con gli aiuti “de minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis” purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi); - che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti “de minimis” non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione; • che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali; • che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamento del limite massimo; • che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”; SI DICHIARA²  che il datore di lavoro/ l’utilizzatore ovvero una qualunque impresa del gruppo non ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di altri aiuti a titolo “de minimis”;  che il datore di lavoro/ l’utilizzatore ovvero una qualunque impresa del gruppo ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di altri aiuti a titolo “de minimis” per un importo complessivo di euro ………………………………………………………………………………………………… , come specificato qui di seguito³ 1. • ente erogatore: - denominazione - codice fiscale - codice fiscale dell’impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento dell’incentivo • normativa riferimento • importo dell’agevolazione • data di erogazione ² Selezionare una delle due opzioni; in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’aiuto di Stato va riferito all’agenzia di somministrazione. ³ Importo valorizzato automaticamente dalla procedura sommando i vari benefici indicati. 8 Anno LXV INFORMA N. 10 Ottobre 2014 