CCNL
Aziende Artigiane
Alimentari e Panificazione
Una tantum
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, di data 19 novembre 2013, viene corrisposto un importo forfetario una tantum pari a € 110
lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in due soluzioni di pari importo (€ 55) con le retribuzioni dei mesi di aprile 2014
e di settembre 2014.
Agli apprendisti l’una tantum compete, con le medesime decorrenze, nella misura del 70%.
L’importo dell’una tantum – ridotto proporzionalmente
per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “postpartum” part-time, sospensioni per mancanza di lavoro
,
concordate ed escluso dalla base di calcolo del t.f.r. – è
comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali o contrattuale.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti
gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum previsti dall’accordo.
Tali importi (che non vanno più corrisposti con la retribuzione del mese di novembre 2013) verranno detratti
dall’una tantum stessa fino a concorrenza.
Aziende Artigiane
Acconciatura ed Estetica
Rinnovato il CCNL
È stato rinnovato in data 8 settembre 2014 dalle Organizzazioni Datoriali CNA - Unione benessere e sanità,
Confartigianato Benessere Acconciatori, Confartigianato Benessere - Estetica, Casartigiani, CLAAI - Federnas
- Unamem e dalle Organizzazioni dei lavoratori Filcams
CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, il CCNL dell’Acconciatura ed Estetica.
L’intesa è valida dal 1° gennaio 2013 e scade il 30 giugno
2016. Questi i punti essenziali:
a) una tantum di € 120;
b) un aumento economico a regime, parametrato sul
terzo livello, di € 60;
c) possibilità di erogare la tredicesima mensilità in rate
mensili al momento della maturazione;
d) i rapporti a tempo parziale, a fronte di emergenze tecniche e produttive, previo preavviso di almeno due
giorni e con maggiorazione retributiva, potranno vedere modificato l’orario di lavoro;
e) nelle aziende con oltre 10 dipendenti, la percentuale
di contratti a termine stipulabile è pari al 25%.
Anno LXV
N. 10
11
Ottobre 2014
INFORMA