L'Artigianato Informa Novembre 2013 | Page 6

novembre 2013 CCNL ? rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc., iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, co. 26 della Legge n. 335 del 1995) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto interministeriale n. 73380 del 2013. Laddove per l’esercizio dell’attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del Comune o dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell’autorizzazione medesima. Erogazione della prestazione Ai fini dell’erogazione della prestazione l’INPS accerta preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. Ciò premesso, l’INPS dovrà accertare – basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta – se i richiedenti abbiano titolo a ottenere l’anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o mini-ASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione. Le Strutture territoriali, quindi, determinano l’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWeb provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento. L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire: • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale; • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro. Si sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa. Si precisa, infine, che in tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi a una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa. Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l’indennità anticipata dovrà essere restituita. Al riguardo, la struttura territoriale INPS procederà a effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati. ??? Area Meccanica (Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici) Accordo per la proroga dell’apprendistato professionalizzante ex D.Lgs. 167/2011 In data 23 ottobre 2013 è stato sottoscritto da Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Fe.Na.Odi., CNA Produzione, CNA Installazione di impianti, CNA Servizi alla Comunità/Autoriparatori, CNA Artistico e Tradizionale, CNA Benessere e Sanità, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil l’accordo per la proroga della regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante del CCNL Area Meccanica. Pertanto i rapporti di lavoro in apprendistato continueranno a essere regolamentati dall’art. 27 del CCNL Area Meccanica e dalle regole introdotte con l’accordo interconfederale del 3 maggio 2012. Inserto a L’Artigianato mensile dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento / Confartigianato In redazione Marzia Albasini, Deborah Battisti, Andrea Ferrari, Piergiuseppe Gasperetti, Andrea De Matthaeis Comitato di redazione Paolo Aldi, Flavia Angeli, Giancarlo Berardi, Alberto Dalla Pellegrina, Stefano Frigo, Guido Radoani Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 20 del 19.7.1949 Impaginazione e stampa Publistampa Arti grafiche Pergine Valsugana (TN) Direttore responsabile Stefano Frigo Carta proveniente da foreste gestite responsabilmente. N. 11 5 Novembre 2013 INFORMA Via libera al lavoro intermittente per il personale addetto agli inventari Con istanza di Interpello n. 26 del 20 settembre 2013, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto al Ministero un parere circa la possibilità di ricorso al contratto di lavoro intermittente, con particolare riferimento al personale addetto all’attività di inventario, incaricato al conteggio di prodotti e colli, stoccati o esposti in vendita mediante l’utilizzo di specifiche attrezzature del datore di lavoro assimilando tale figura al personale «pesatori, magazzinieri, dispensieri e aiuti» espressamente citato nell’elenco allegato al Regio Decreto n. 2657/1923 (punto n. 6 della tabella). Sulla questione in oggetto, il Ministero ha espresso parere favorevole ricordando, innanzitutto, che ai sensi dell’ art. 34, commi 1 e 40, del D.Lgs. n. 276/2003, come da ultimo modificato dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), l’individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa: • alla contrattazione collettiva ovvero, in sua assenza, anno LXIV - n. 11 - novembre 2013 Anno LXIV AREA LAVORO Con l’accordo sopra citato la vigenza della suddetta regolamentazione è stata estesa fino al 31 gennaio 2014, ampliando così il termine di scadenza che l’accordo categoriale del 16 luglio 2013 aveva previsto per il 31 ottobre 2013. Procedura di liquidazione La procedura DSWeb è stata integrata con le funzioni finalizzate alla gestione delle domande di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. Monitoraggio La legge dispone che la corresponsione dell’anticipazione dell’indennità ASpI e mini-ASpI è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015: toccherà all’INPS monitorare gli oneri derivanti dal riconoscimento dell’anticipazione suddetta ai soggetti beneficiari trasmettendo le relative risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. INFORMA Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96 art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento 6 Anno LXIV INFORMA N. 11 Novembre 2013 • alle attività discontinue come definite dal Regio Decreto n. 2657/1923. Con riferimento al quesito sopra citato, in assenza di previsioni contrattuali, il Regio Decreto n. 2657/1923 contempla tra le attività che, per il carattere di discontinuità ad esse correlato, si prestano a essere svolte mediante il ricorso al lavoro intermittente, anche l’attività espletata da «pesatori, magazzinieri, dispensieri e aiuti» che, a giudizio del Ministero, risulta assimilabile a quella dell’addetto agli inventari. Le funzioni svolte dagli addetti agli inventari, «nella misura in cui risultino incaricati di espletare una attività consistente nel conteggio di prodotti secondo le direttive ricevute dal coordinatore, in occasione della redazione del bilancio ovvero della chiusura del trimestre e dell’anno solare e/o fiscale» sono sostanzialmente assimilabili a quelle previste al n. 6 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, con particolare riferimento a quelle dei pesatori e magazzinieri. Contratto a tempo determinato e intervalli temporali Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota prot. n. 31/0005426 del 4 ottobre 2013, con la quale risponde ad alcuni quesiti pervenuti in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine. In particolare, il Ministero è intervenuto sulla validità della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ha ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni, in deroga alla precedente formulazione che prevedeva una durata ordinaria dell’intervallo tra contratti di 60 e 90 giorni. Questi accordi vanno contestualizzati nel quadro normativo previgente (Legge n. 92/2012), che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli tra contratti a termine. Oggi, viceversa, gli accor di risultano superati dal più recente intervento normativo (Legge n. 99/2013) che ha ridotto lo “stop and go” a 10 e 20 giorni. Anno LXIV N. 11 1 Novembre 2013 INFORMA