INPS
Lavoratore in CIG o in mobilità
che svolge attività lavorativa
L’INPS, con messaggio n. 15079 del 25 settembre, ha
ricordato alle proprie sedi periferiche che per effetto
dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 9,
comma 5, del D.Lgs. n. 76/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 99/2013 (pluriefficacia delle comunicazioni), la sola mancata comunicazione all’INPS
del lavoratore in integrazione salariale o in mobilità
riferita allo svolgimento di un’attività lavorativa non fa
perdere il diritto all’integrazione, atteso che la comunicazione del datore di lavoro di assunzione attraverso
l’invio telematico del modello Unilav assolve e comprende tale onere. Ovviamente, l’Istituto provvederà a
sospendere o a rideterminare l’importo per il lavoratore interessato.
Il modulo telematico “76-2013”
per gli incentivi all’assunzione di giovani
L’INPS, con la circolare n. 138 del 27 settembre 2013,
comunica che a decorrere dalle ore 15.00 di martedì
1° ottobre 2013, è accessibile il modulo telematico “762013” per inoltrare la domanda preliminare di ammis,
sione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo in caso di assunzione di under 30 (previsto dalla Legge n. 99/2013, di conversione del D.Lgs.
n. 76/2013).
Incentivo per l’assunzione
di lavoratori con almeno cinquant’anni
e di donne di qualunque età
L’INPS, con la circolare n. 139 del 27 settembre 2013, illustra le modalità operative cui le aziende agricole dovranno attenersi al fine di denunciare lavoratori “over
50” e di donne di qualunque età (previsto dall’articolo 4,
commi 8-11, Legge n. 92/2012).
Modalità di denuncia da parte delle Aziende agricole
L’Istituto prevede che, a seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso dall’azienda, sarà attribuito un codice di autorizzazione
con relative date di inizio e fine autorizzazione. Con tale codice, il cui valore è 2H, l’azienda potrà procedere
alla denuncia dei lavoratori per la cui assunzione si è richiesto di accedere agli incentivi di cui all’art. 4, commi
8-11, Legge n. 92/2012.
Tale valore dovrà essere indicato nell’apposito campo, di
nuova istituzione, denominato CODAGIO che, dall’ esercizio III/2013, integra i dati occupazionali - retributivi
(quadro F) del lavoratore nel modello Dmag.
Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della
fattispecie in argomento e per le sole denunce principali – Tipo Dichiarazione P – l’azienda/intermediario
dovrà per il lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati
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retributivi per lo stesso mese, anche obbligatoriamente
e congiuntamente:
• indicare il valore Y per il Tipo Retribuzione;
• non indicare alcun valore di retribuzione;
• indicare il valore 2H nel campo CODAGIO.
Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell’incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dal valore 2H nell’apposito campo, saranno
sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è validato il codice CIDA (vedere circolare
INPS n. 46/2011). Pertanto, al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà
scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo come a esempio:
• l’azienda non sia stata preventivamente autorizzata
all’utilizzo di tale codice;
• l’azienda denunci lavoratori con codice di autorizzazione fuori dall’intervallo temporale valido rispetto alla competenza della denuncia stessa.
L’Istituto fa presente che, con esclusivo riferimento all’incentivo sopra menzionato, non è prevista la presentazione di dichiarazioni Dmag di Tipo V.
?
? Assunzioni dal 1° gennaio 2013
al 30 giugno 2013
Nel ribadire che le integrazioni sopra descritte saranno
rese disponibili a decorrere dalla denuncia del terzo trimestre 2013, per le aziende che hanno proceduto all’assunzione di lavoratori “over 50” per il primo e secondo
trimestre 2013, la sede competente INPS, nel rispetto di
quanto previsto dalla circolare n. 11 del 24 luglio 2013,
procederà al calcolo della quota di incentivo spettante
per i suddetti trimestri.
Entro dicembre 2013, l’importo spettante verrà messo
a disposizione dell’azienda che potrà presentare apposita istanza di rimborso o compensazione sui contributi dovuti.
Liquidazione ASpI e mini-ASpI
in un’unica soluzione
L’INPS con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 spiega
come accedere alla liquidazione in una unica soluzione
del trattamento di ASpI e mini-ASpI al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare
un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa,
o per associarsi in cooperativa.
Con Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 è stata data
attuazione alle disposizioni di cui all’art. 2 comma 19
della Legge 28 giugno 2012 n. 92 il quale – in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il
lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti,
al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo,
ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o
di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
L’INPS fornisce le istruzioni in merito a quanto sopra.
Ambito di applicazione
Sono destinatari dell’intervento i lavoratori beneficiari
dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:
• intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
• avviare un’attività di auto impresa o di micro imp resa;
• associarsi in cooperativa in conformità alla normativa
vigente;
• sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
• intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal
datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro – che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – ovvero diverso da
eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
A tale riguardo si precisa che:
• attività di lavoro autonomo: si intende l’esercizio di
arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione a un regime assicurativo diverso
da quelli previsti per i lavoratori dipendenti;
• attività di auto impresa o di micro impresa: si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato a un regime assicurativo obbligatorio diverso da
quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente
beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della Legge n. 92/2012 che prevede un’agevolazione contributiva nel caso di assunzione di percettore di ASpI.
Aspetti procedurali e contabili
La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma
non ancora percepita.
Domanda
Per la liquidazione in unica soluzione della prestazione
di ASpI o mini-ASpI occorre inoltrare all’INPS specifica
domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
Ai fini della presentazione della domanda in particolare
si ricorda che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato
di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS – a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – entro
un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Posto quanto sopra, qualora l’attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante
il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda
intesa a ottenere l’anticipazione delle predette presta- ?
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? zioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.
Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di
anticipazione della prestazione non esime dal rispetto
del termine previsto a pena di decadenza.
Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI e abbiano altresì – alla
data di pubblicazione della odierna circolare (9/10/2013)
– già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di
anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della circolare.
Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato
sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma, la prestazione
verrà erogata in misura intera.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della
domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si
fa presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà
essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:
• via WEB tramite sportello del cittadino accessibile
dall’utente nei servizi online dell’Istituto;
• tramite Patronato/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto;
• tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.
Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
• ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini-ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di
anticipazione;
• ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini-ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI; effettuato l’invio della predetta
domanda, sarà possibile compilare e inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.
Come di consueto, all’istanza è attribuito un numero di
protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall’ordinamento.
Documentazione
A norma di quanto disposto per legge, nei rapporti con
gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
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sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà.
Ciò premesso, l’istanza intesa a ottenere l’anticipazione
della prestazione di ASpI o mini-ASpI dovrà, pertanto,
contenere quanto di seguito indicato.
Nei casi in cui, per l’esercizio dell’attivi tà che dà titolo a
richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi unitamente
alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.
Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione
della cooperativa nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.
Più in particolare, in attuazione delle norme citate, per
quanto concerne le attività maggiormente ricorrenti si
riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – le
modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di
attività lavorativa in forma autonoma:
• per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio
Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
• per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i
mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli
estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività
(S.C.I.A.) all’iscrizione nel Registro delle Imprese, se
l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);
• per l’attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nell’Albo Imprese
Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per
l’artigianato, che operano presso le Camere di Commercio;
• per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da dichiarazione
sostitutiva di certificazione;
• per l’attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del
Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.
Per le attività per le quali non esista l’albo o non sia obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora ?