• collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi professionali;
• attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
• prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipli-
ne sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati
dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e
al luogo di lavoro.
Jobs Act
Dal 1° maggio NASpI
Dal 1° maggio 2015 coloro che perdono involontariamente il posto di lavoro avranno diritto alla NASpI: lo
prevede il decreto legislativo approvato in via definitiva
dal Consiglio dei Ministri di venerdì 20 febbraio.
La durata della NASpI è rapportata alla storia contributiva del lavoratore e potrà arrivare a un massimo di 24
mesi per chi abbia lavorato negli ultimi quattro anni, per
scendere a 18 mesi a far data dall’1 gennaio 2017.
Il decreto istituisce, per il 2015, un’indennità mensile di
disoccupazione denominata DIS-COLL, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione nell’anno in corso.
Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 ha riordinato le norme in materia di ammortizzatori sociali in
caso di disoccupazione involontaria unificando, sotto
un’unica voce (NASpI), le precedenti indennità (ASpI e
mini-ASpI) introdotte dalla Legge n. 92 del 2012.
La nuova assicurazione per l’impiego (NASpI), che de-
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Anno LXVI
INFORMA
N. 3
Marzo 2015
corre dal 1° maggio ca., avrà una durata superiore e potrà arrivare a un massimo di 24 mesi per chi abbia lavorato negli ultimi quattro anni, per scendere a 18 mesi a
far data dall’1.1.2017.
La nuova tutela sarà assicurata a tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro, ad
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali si mantiene
la vigente tutela. Il trattamento spetta anche a coloro
che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e
nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della Legge n. 92 del
2012. Non è stato, invece, accolto l’invito da parte delle
Commissioni di esplicitare che spetta anche in caso di
dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto.
Alla NASpI non si applica la trattenuta del 5,84% di regola prevista sull’importo dell