L'Artigianato Informa Marzo 2015 | Page 2

 • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; • attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; • prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipli- ne sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Jobs Act Dal 1° maggio NASpI Dal 1° maggio 2015 coloro che perdono involontariamente il posto di lavoro avranno diritto alla NASpI: lo prevede il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di venerdì 20 febbraio. La durata della NASpI è rapportata alla storia contributiva del lavoratore e potrà arrivare a un massimo di 24 mesi per chi abbia lavorato negli ultimi quattro anni, per scendere a 18 mesi a far data dall’1 gennaio 2017. Il decreto istituisce, per il 2015, un’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nell’anno in corso. Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 ha riordinato le norme in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria unificando, sotto un’unica voce (NASpI), le precedenti indennità (ASpI e mini-ASpI) introdotte dalla Legge n. 92 del 2012. La nuova assicurazione per l’impiego (NASpI), che de- 2 Anno LXVI INFORMA N. 3 Marzo 2015 corre dal 1° maggio ca., avrà una durata superiore e potrà arrivare a un massimo di 24 mesi per chi abbia lavorato negli ultimi quattro anni, per scendere a 18 mesi a far data dall’1.1.2017. La nuova tutela sarà assicurata a tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro, ad esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali si mantiene la vigente tutela. Il trattamento spetta anche a coloro che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della Legge n. 92 del 2012. Non è stato, invece, accolto l’invito da parte delle Commissioni di esplicitare che spetta anche in caso di dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto. Alla NASpI non si applica la trattenuta del 5,84% di regola prevista sull’importo dell