L'Artigianato Informa Marzo 2014 | Page 10

 versare un importo pari a 43 euro a titolo di “seconda tranche di una tantum”. Permessi retribuiti per il personale viaggiante Tra le novità previste dall’accordo di rinnovo in oggetto si evidenzia che per gli anni 2014-2015, in occasione delle corresponsione del cedolino paga del mese di febbraio, le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui all’art. 11, c. 12, parte generale del CCNL (pari a 36 ore) dovranno essere liquidate al lavoratore in ragione del 75% del valore corrispondente. Conseguentemente tali ore non saranno fruibili dal lavoratore come permesso retribuito. Trasferte È stato inoltre previsto un incremento delle indennità di trasferta vigenti alla data del 31 dicembre 2013 con i seguenti importi: • 0,60 euro dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014; • 0,60 euro dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015. Regime premiale per le imprese di autotrasporto Per la vigenza del nuovo contratto sono state previste alcune misure premiali per le imprese di autotrasporto che dimostrino di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di aver stipulato accordi sindacali ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del CCNL. Le misure premiali sono di due tipi: alcune attivabili in via automatica a condizione che non siano stati effettuati licenziamenti collettivi nell’anno precedente, altre invece attivabili tramite specifici accordi sindacali aventi come obiettivo la difesa dell’occupazione e il consolidamento delle attività aziendali in ambito nazionale. Le misure premiali automatiche, che si applicheranno esclusivamente al personale viaggiante, consistono nell’elevazione dal 35% al 40% della percentuale massima ammessa di contratti a termine e nell’introduzione di un nuovo livello 3° Super Junior a cui si applicherà la disciplina dell’orario discontinuo dell’art. 11 bis del contratto. Le misure premiali da definire tramite accordi potranno invece riguardare le materie degli orari del personale viaggiante e di quello impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, nonché i compensi per il lavoro straordinario e la trasferta. Apprendistato È stato elevato il periodo di prova degli apprendisti (in precedenza pari a 4 settimane) che è stato equiparato a quello già previsto dal CCNL per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato. A fronte della maggiore durata della prova è stata aumentata dal 70% all’80% la percentuale di contratti di apprendistato scaduti nel- 10 Anno LXV INFORMA N. 3 Marzo 2014 l’anno che l’azienda deve confermare a tempo indeterminato per poter continuare ad assumere apprendisti. Part-time È stata elevata al 38% (prima il 25%) del personale dipendente la quantità massima di part-time ammessa nelle singole aziende con possibilità di ulteriore elevazione fino al 48% in caso di part-time con almeno il 65% della prestazione rispetto all’orario a tempo pieno. Inoltre per le imprese fino a 3 dipendenti è stata fissata una franchigia di almeno 3 contratti part-time. Contratti a termine Per tutte le aziende è stata elevata al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato (in precedenza 25% e 20%, rispettivamente per le aziende fino a 50 dipendenti e per quelle maggiori) la quantità massima di contratti a termine ammessa. Utilizzando la facoltà concessa dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) sono stati inoltre ridotti i termini che devono intercorrere tra un contratto e l’altro per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore; i nuovi termini sono di 20 e 30 giorni, rispettivamente in caso di contratti di durata fino a 6 mesi e di contratti di durata superiore. Sempre in forza della suddetta riforma sono stati allungati i termini entro cui è consentito proseguire la durata del contratto a termine oltre la scadenza senza che scatti la trasformazione a tempo indeterminato (30 e 50 giorni contro i precedenti 20 e 30, rispettivamente per i contratti di durata fino a 6 mesi e per quelli di durata superiore). Somministrazione Solo per il personale non viaggiante è stata elevata dal 15% al 35% del personale dipendente la quantità massima ammessa di contratti di somministrazione. È stata inoltre estesa anche alla somministrazione e al distacco transnazionale europeo la procedura di informativa sindacale già prevista dall’art. 52 del CCNL per la somministrazione in ambito nazionale. Provvedimenti disciplinari È stata ampliata la casistica delle mancanze dei lavoratori sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento. Mutamento di mansioni È stato elevato a 3 mesi (in precedenza 2 mesi) per tutti i livelli di inquadramento il periodo massimo durante il quale il lavoratore può svolgere mansioni di livello superiore senza che si determini il passaggio automatico al livello superiore.