marzo 2014
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Lavoro intermittente
Addetto installazione palchi, ecc.
Autista soccorritore, ecc.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello
n. 7 del 30 gennaio 2014, ha risposto a un quesito del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione «alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e
addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro», operando un rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o
al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
La risposta in sintesi:
«...Sulla base di tali definizione, non sembra possibile
operare una equiparazione tra le categorie professionali in questione e quelle indicate ai numeri 43 - 46 del
R.D., laddove il prestatore risulti incaricato all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto
attività esclusivamente prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse – all’evento e allo spettacolo.
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di
lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla
contrattazione collettiva.
Riguardo al settore dello spettacolo, si ricorda inoltre che,
per espressa previsione normativa, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo
lavoro nel corso di tre anni solari di cui all’art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. citato, introdotto dal D.Lgs. n. 76/2013
(cfr. ML circ. n. 35/2013).
Si ritiene opportuno, altresì, richiamare l’attenzione in
ordine al fondamentale ruolo che assume, per le categorie professionali in argomento, la disciplina prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro con particolare riferimento agli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, in considerazione degli elevati rischi di infortunio e delle problematicità organizzative connesse alla gestione degli appalti
riscontrabili nel settore.
In risposta al secondo quesito, non sembra possibile
altresì ricomprendere le figure degli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza nell’ambito della
categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza” di cui al punto n. 21 della tabella citata.
La terminologia utilizzata evidenzia, infatti, che le relative attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di pubblica assistenza.
Resta ferma, anche in tal caso, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nella misura in cui
il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici o oggettivi previsti dal contratto collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento».
Anno LXV
N. 3
1
Marzo 2014
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