- TFR esattoriali di cui alla Legge n. 377/1958;
- una tantum co.co.pro di cui all’art. 2, commi 51 e
ss. della Legge n. 92/2012;
- pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R.
a.1) Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione:
a.1.1) l’anticipazione dell’indennità ASpI e Mini
ASpI (art. 2, comma 19 della Legge n. 92/
2012);
a.1.2) l’anticipazione dell’indennità di mobilità
(art. 7, comma 5 della Legge n. 223/1991);
a.1.3) l’anticipazione del compenso/sussidio in
favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.Lgs. 28 maggio 1998);
a.1.4) l’anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work
e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.
b) Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non
sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui
agli artt. 49, comma 1 e comma 2 lett.b), e 50, comma 1 del T.U.I.R.:
- indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- indennità di maternità e indennità di malattia per
gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
c) Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali che, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al Decreto Legge
n. 66/2014:
- i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi
dalla base imponibile ai sensi dell’art. 12 del T.U.I.R.;
- l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del d.p.c.m. n. 452/2000);
- l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2, comma 6 d.p.c.m. n. 452/2000).
Anno LXV
N. 7
9
Luglio 2014
INFORMA