Decreta
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31
dicembre 2014, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le
assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-Legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte
sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è
determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1.
Art. 3
Frazionabilità delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in
favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2013
Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giovannini
Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze
Saccomanni
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico.
Anno LXV
N. 2
5
Febbraio 2014
INFORMA