febbraio 2014
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Lavoratori italiani all’estero
Le retribuzioni convenzionali
per l’anno 2014
Si comunica che con Decreto del Ministero del Lavoro, in
data 23/12/2013, in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014 sono state fissate le retribuzioni convenzionali da
prendere a base, per l’anno 2014, ai fini del calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi
extracomunitari non legati (o legati solo parzialmente)
all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Si riportano, di seguito correlati, le tabelle dei valori mensili e si segnala che in caso di assunzioni, risoluzioni del
rapporto di lavoro, trasferimenti da e per l’estero nel corso del mese, i valori medesimi sono divisibili in ragione
di ventisei giornate.
In ambito fiscale è poi intervenuto l’art. 51 co. 8 bis del
D.P.R. 917/1986, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornino nello Stato estero per
un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente.
Nota Inail: DURC “estero”
Aggiornamento Sportello Unico
Previdenziale del 30.12.2013
L’Inail, con propria nota n. 3 del 2 gennaio 2014, ha comunicato un aggiornamento del servizio online dello
sportello unico previdenziale che permette agli utenti
con profilo “azienda” e “intermediario” di richiedere il
DURC “estero” ossia da presentarsi ai soggetti priva,
ti esteri o alle amministrazioni non italiane.
Con la circolare n. 5/2012 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 1, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infatti specificato che
«ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o a un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la dicitura pre-
vista dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non
deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale
certificato venga poi di fatto prodotto a una Pubblica
amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura “Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”».
Per richiedere il DURC “estero”, l’utente deve selezionare “Altri usi consentiti dalla legge” nel menù “Pratiche > Richiesta > Altra tipologia” indicare nel campo a
,
testo libero la “specifica uso” e valorizzare il flag “DURC
Estero”
.
Anno LXV
N. 2
1
Febbraio 2014
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