febbraio 2013
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Parlamento
Pubblicata la Legge di Stabilità 2013,
le novità in materia di lavoro
È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 212
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, la
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. “Legge di Stabilità”), che entra in vigore dal 1° gennaio 2013.
Si tratta di un provvedimento composto da un solo articolo e con 560 commi.
Si evidenziano, di seguito, le principali novità relative al
“mercato del lavoro”
.
ASpI e mini ASpI
Con i commi da 250 a 252 sono state introdotte alcune
profonde modifiche alla disciplina introdotta dalla Legge n. 92/2012 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.
Si tratta di alcune novità che vanno a incidere notevolmente su alcune materie come quella, ad esempio, del
contributo d’ingresso all’ASpI, di cui si attende delucidazioni da parte dell’INPS.
Vengono, innanzitutto, modificate le lettere a) e b) del
comma 11 dell’art. 2 che disciplina il trattamento di sostegno ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2016.
La nuova formulazione (lettera a) prevede che per i lavoratori “under 55” l’ASpI sia corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti “negli ultimi dodici mesi” anche
,
in relazione ai trattamenti brevi di “mini ASpI”
.
Il testo della lettera b) prevede ora che per gli “over 55”
(di età pari ai 55) l’indennità sia corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruiti «negli ultimi diciotto mesi».
Viene modificato, poi, il comma 21 che riguarda la mini
ASpI: l’indennità prevista dal precedente comma 20
(il requisito è di almeno tredici settimane di contribu-
zione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi) è
corrisposta mensilmente per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane di contribuzione ma «ai
fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione».
Al comma 22 è tolto il riferimento al “comma 15”: ciò significa che all’indennità di mini ASpI non trova più applicazione la previsione specifica contenuta in quel comma che fa riferimento a periodi sospensivi dell’indennità,
a certe condizioni, in caso di nuova occupazione.
Viene, altresì, introdotto un nuovo comma, il 24 - bis,
che afferma l’applicabilità all’ASpI delle norme già operanti, per quanto applicabili e se in linea con la previsione della Legge n. 92, in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Ma le novità di maggiore contenuto si trovano nelle
modifiche introdotte al comma 31 ove la precedente
dizione affermava che, a partire dal 1° gennaio 2013,
per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni,
fosse dovuta a carico del datore di lavoro una somma
pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI,
per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, nella quale andavano compresi i periodi di lavoro con contratto
diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si era dato luogo alla restituzione prevista dal
comma 30 (ossia, quella che concerne la trasformazione a tempo indeterminato o la costituzione di un
rapporto sempre a tempo indeterminato nei sei mesi
successivi alla scadenza del precedente, cosa che dà diritto alla restituzione parziale del contributo addizionale
?
pari all’1,40%).
Anno LXIV
N. 2
1
Febbraio 2013
INFORMA