aprile 2015
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Contratto a tutele crescenti
e nuovi ammortizzatori sociali
In vigore dal 7 marzo 2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 sono stati pubblicati:
• il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
• il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, recante
“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”
.
Le disposizioni contenute nei suddetti decreti legislativi
sono in vigore dal 7 marzo 2015.
TFR in busta paga
Pubblicato sulla G.U. del 19 marzo
il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19
marzo 2015 il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 recante
le norme attuative per la liquidazione in busta paga del
TFR maturando.
In conseguenza del ritardo nella pubblicazione del provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 3 aprile, i datori di lavoro inizieranno a liquidare mensilmente il TFR
in busta paga (ivi compresa l’eventuale quota destinata
ai Fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria INPS), ai lavoratori che ne faranno richiesta, avvalendosi del modello appositamente predisposto e allegato al DPCM, a partire dalla busta paga di aprile.
Si sottolinea che, una volta espressa, la scelta di vedersi
liquidare il TFR mensilmente in busta paga è irrevocabile fino a giugno 2018 o, comunque, fino alla cessazione del rapporto di lavoro se precedente.
Possono presentare richiesta di liquidazione mensile
del TFR i dipendenti del settore privato, con rapporto
di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi.
Rimangono esclusi:
a. i lavoratori domestici;
b. i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
c. i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il
CCNL, anche mediante il rinvio alla contrattazione di
secondo livello, prevede la corresponsione periodica
del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo
presso soggetti terzi;
d. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti
a procedure concorsuali;
e. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano
iscritto nel registro delle imprese un accordo di ri-
Anno LXVI
N. 4
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Aprile 2015
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