C. Periodicità dei controlli delle perdite
>= 5 Tonn./e CO² ma < 50 Tonn./e CO²
Ogni 12 mesi.
Ogni 24 mesi se è presente un sistema
di rilevamento perdite.
>= 50 Tonn./e CO² ma < 500 Tonn./e CO²
Ogni 6 mesi.
Ogni 12 mesi se è presente un sistema
di rilevamento perdite.
> 500 Tonn./e CO²
Ogni tre mesi.
Ogni 6 mesi se è presente un sistema di rilevamento
perdite.
ATTENZIONE:
Per quantitativi di f-gas da 500 Tonn./e CO² comprese
in su è necessario verificare l’efficacia del sistema
di rilevamento perdite almeno ogni 12 mesi.
Per i commutatori elettrici con pari quantità di f-gas
il controllo dell’efficacia del sistema di rilevamento
perdite va eseguito almeno ogni 6 anni.
• Art. 6, par. 2 - Anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli operatori dovranno tenere un
registro delle apparecchiature (oltre agli operatori stessi).
• Art. 6, par. 3 - Nel ribadire la necessità di tenere registri in materia di controllo perdite per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti
di CO²., il legislatore europeo stabilisce che anche i fornitori di detti gas dovranno tenere dei registri in
cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le quantità di gas acquistate.
• Art. 8, par. 1 - Viene esteso l’obbligo di certificazione anche a tutte le imprese (e alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero.
• Art. 11, par. 4 - Viene stabilito che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione. È invece libera l’attività di mera
raccolta, trasporto e consegna di f-gas.
• Art. 11, par. 5 - Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra