L'Artigianato Informa Agosto 2014 | Page 9

 C. Periodicità dei controlli delle perdite >= 5 Tonn./e CO² ma < 50 Tonn./e CO² Ogni 12 mesi. Ogni 24 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite. >= 50 Tonn./e CO² ma < 500 Tonn./e CO² Ogni 6 mesi. Ogni 12 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite. > 500 Tonn./e CO² Ogni tre mesi. Ogni 6 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite. ATTENZIONE: Per quantitativi di f-gas da 500 Tonn./e CO² comprese in su è necessario verificare l’efficacia del sistema di rilevamento perdite almeno ogni 12 mesi. Per i commutatori elettrici con pari quantità di f-gas il controllo dell’efficacia del sistema di rilevamento perdite va eseguito almeno ogni 6 anni. • Art. 6, par. 2 - Anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli operatori dovranno tenere un registro delle apparecchiature (oltre agli operatori stessi). • Art. 6, par. 3 - Nel ribadire la necessità di tenere registri in materia di controllo perdite per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti di CO²., il legislatore europeo stabilisce che anche i fornitori di detti gas dovranno tenere dei registri in cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le quantità di gas acquistate. • Art. 8, par. 1 - Viene esteso l’obbligo di certificazione anche a tutte le imprese (e alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero. • Art. 11, par. 4 - Viene stabilito che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione. È invece libera l’attività di mera raccolta, trasporto e consegna di f-gas. • Art. 11, par. 5 - Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra