L'Artigianato Informa Agosto 2014 | Page 8

Prot. N. 850/FM Roma, 4/07/2014 OGGETTO: Emanazione del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento n. 571/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che va ad abrogare, dal 1° gennaio 2015, il Regolamento CE n. 842/2006. Di seguito le principali novità. A tutte le organizzazioni confederate Loro sedi Il Regolamento UE n. 517/2014, che abroga e sostituisce il Regolamento CE n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra, è stato pubblicato il 16 aprile scorso sulla GUCE; esso entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. Si elencano di seguito i principali contenuti del predetto Regolamento, ricordando che, ad ogni modo, viene salvaguardato – in linea di principio – lo schema tipo previgente ai fini della riduzione e prevenzione delle emissioni di f-gas in atmosfera, ovvero quello che prevede, fra l’altro, il controllo delle perdite e la certificazione di imprese e persone: • Art. 1 - In materia di HFC (idrofluorocarburi), sono previsti limiti quantitativi per l’immissione in commercio, in vista del loro bando definitivo. • Art. 2 - Si passa dall’unità di misura dei Kg di gas serra a quella di “Tonnellate di CO² equivalenti”: si tratta della quantità di gas serra espressa come prodotto del peso del gas, in Tonnellate metriche, per il potenziale di riscaldamento globale. • Art. 3 - Si estende il campo di applicazione del “vecchio” Reg. n. 842 anche agli “autocarri frigoriferi”: si tratta dei veicoli a motore di massa superiore a 3.5 Tonnellate che montano celle frigorifere; tale estensione vale anche per i “rimorchi frigoriferi”; anche le apparecchiature con funzionamento a “ciclo Rankine” [trasformazione di calore in lavoro] rientrano nel nuovo Regolamento. • Artt. 4 e 5 - In materia di controlli delle perdite, incombenti sugli operatori, il provvedimento prevede le seguenti disposizioni, deroghe e tempistiche: A. Tutte le apparecchiature* tranne i commutatori di tensione B. Commutatori di tensione Quantità di f-gas nelle apparecchiature Obbligo di controllo perdite >= 5 Tonn./e CO² Sì < 10 Tonn./e CO² No, se sigillate ermeticamente ATTENZIONE: Per le apparecchiature che contengono meno di 3 Kg (o meno di 6 kg se ermeticamente sigillate) l’obbligo di controllo perdite non decorre prima del 1° gennaio 2017 * per gli impianti di protezione antincendio è necessario rispettare oltre alla periodicità indicata in Tabella C anche un “regime di controlli” conforme a una delle seguenti due norme tecniche: ISO 14520, EN 15004 8 Anno LXV INFORMA N. 8 Agosto 2014 Obbligo di controllo perdite sempre, tranne laddove si rispetti almeno una delle seguenti ipotesi: • Tasso di perdita certificato inferiore allo 0,1% annuo (dati fabbricante) • Presenza di dispositivo di controllo perdite/densità • Quantità di f-gas < 6 kg 