Prot. N. 850/FM
Roma, 4/07/2014
OGGETTO:
Emanazione del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra
È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
il Regolamento n. 571/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che va ad abrogare,
dal 1° gennaio 2015, il Regolamento CE n. 842/2006. Di seguito le principali novità.
A tutte le organizzazioni confederate
Loro sedi
Il Regolamento UE n. 517/2014, che abroga e sostituisce il Regolamento CE n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra, è stato pubblicato il 16 aprile scorso sulla GUCE; esso entrerà in vigore il 1° gennaio
2015. Si elencano di seguito i principali contenuti del predetto Regolamento, ricordando che, ad ogni modo,
viene salvaguardato – in linea di principio – lo schema tipo previgente ai fini della riduzione e prevenzione
delle emissioni di f-gas in atmosfera, ovvero quello che prevede, fra l’altro, il controllo delle perdite e la certificazione di imprese e persone:
• Art. 1 - In materia di HFC (idrofluorocarburi), sono previsti limiti quantitativi per l’immissione in commercio, in vista del loro bando definitivo.
• Art. 2 - Si passa dall’unità di misura dei Kg di gas serra a quella di “Tonnellate di CO² equivalenti”: si tratta della quantità di gas serra espressa come prodotto del peso del gas, in Tonnellate metriche, per il potenziale di riscaldamento globale.
• Art. 3 - Si estende il campo di applicazione del “vecchio” Reg. n. 842 anche agli “autocarri frigoriferi”: si
tratta dei veicoli a motore di massa superiore a 3.5 Tonnellate che montano celle frigorifere; tale estensione
vale anche per i “rimorchi frigoriferi”; anche le apparecchiature con funzionamento a “ciclo Rankine” [trasformazione di calore in lavoro] rientrano nel nuovo Regolamento.
• Artt. 4 e 5 - In materia di controlli delle perdite, incombenti sugli operatori, il provvedimento prevede le
seguenti disposizioni, deroghe e tempistiche:
A. Tutte le apparecchiature*
tranne i commutatori di tensione
B. Commutatori di tensione
Quantità di f-gas
nelle apparecchiature
Obbligo di controllo
perdite
>= 5 Tonn./e CO²
Sì
< 10 Tonn./e CO²
No, se sigillate
ermeticamente
ATTENZIONE:
Per le apparecchiature che contengono meno
di 3 Kg (o meno di 6 kg se ermeticamente
sigillate) l’obbligo di controllo perdite non
decorre prima del 1° gennaio 2017
* per gli impianti di protezione antincendio è necessario
rispettare oltre alla periodicità indicata in Tabella C
anche un “regime di controlli” conforme a una delle seguenti
due norme tecniche: ISO 14520, EN 15004
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Anno LXV
INFORMA
N. 8
Agosto 2014
Obbligo di controllo perdite sempre, tranne
laddove si rispetti almeno una delle seguenti
ipotesi:
• Tasso di perdita certificato inferiore allo 0,1%
annuo (dati fabbricante)
• Presenza di dispositivo di controllo
perdite/densità
• Quantità di f-gas < 6 kg