L'Artigianato Informa Agosto 2014 | Page 7

 Codice tributo 1655 Rateazione/regione/ Anno prov./mese rif. di riferimento 12 Importi a debito versati Importi a credito compensati 2014 Totale 1.600,00 A 1.600,00 B Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2015, recuperando in sede di conguaglio nello stesso giorno un credito pari a euro 640. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente: Codice tributo 1655 Rateazione/regione/ Anno prov./mese rif. di riferimento 12 Importi a debito versati 2014 Totale Importi a credito compensati 640,00 A 640,00 B 2.9 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici La legge di conversione ha inserito delle disposizioni riguardanti il recupero delle somme erogate da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. In particolare, il terzo e quarto periodo del comma 5 prevedono che «Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo caso l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario». Contestualmente è stato soppresso il comma 6, che disciplinava per il solo INPS il recupero dei contributi non versati alle gestioni previdenziali. Indicazioni su dette modalità di recupero, in particolare sull’utilizzo del modello F24 enti pubblici e sulla possibilità di recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti, sono state fornite al par. 4.2 della circolare n. 9/E del 2014, cui si rinvia. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possono, quindi, recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure il modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento. Le norme in esame non stabiliscono criteri di priorità tra le due modalità di recupero in preceden 鄁