L'Artigianato Informa Agosto 2014 | Page 10

 • Art. 23 - Viene istituito un “forum consultivo” sotto l’egida della Commissione europea: si tratta di un co, mitato finalizzato a raccogliere pareri e fornire consulenza sull’attuazione del Regolamento: è costituito da rappresentanti delle varie Parti interessate (comprese rappresentanze del mondo dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti). • Art. 25 - Sulle sanzioni viene stabilito, unicamente, un criterio generale per cui esse, da definirsi a cura degli Stati membri, debbono essere improntate a proporzionalità, efficacia e dissuasività. Le sanzioni andranno notificate alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2017. • Allegato III - Vengono introdotte restrizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Si commenta favorevolmente il fatto che anche nella nuova versione del Regolamento europeo viene confermato quanto già previsto nel Regolamento 842/2006: il fatto che non è necessario, come – invece – impropriamente e improvvidamente previsto dal DPR n. 43/2012, caso unico nell’Unione europea, ai fini della qualificazione delle imprese, far riferimento a un “Piano della Qualità” conforme alla norme tecnica UNI/ISO 10005. Molto positiva, poi, l’introduzione del divieto (fortemente voluto dalla Confederazione) di vendita degli f-gas alle imprese/persone non certificate, che permette di contribuire a contrastare fenomeni di abusivismo imprenditoriale, a danno delle imprese che operano correttamente e della salvaguardia ambientale. Inoltre, si coglie l’occasione per informare i soggetti in indirizzo che la Confederazione ha predisposto alcuni emendamenti di modifica del DPR n. 43/2012, inerenti, in particolare: • Articolo 16, comma 1 (“dichiarazione annuale f-gas”): essa mira a spostare gli adempimenti inerenti alle quantità di gas fluorurati ad effetto serra immessi sul mercato sui relativamente pochi produttori di tali sostanze, alleggerendo di tale onere burocratico l’impresa/l’operatore - proprietario che effettua le operazioni sull’impianto e facendo ricadere il medesimo sul produttore/importatore/esportatore/smaltitore: ciò è, in effetti, garanzia di un migliore e ben più efficace controllo delle quantità di gas presenti sul territorio nazionale. • Semplificazione della procedura di iscrizione delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi in base alla quale l’iscrizione nella sezione “persone” opera d’ufficio anche per quella “imprese” . • La certificazione dell’impresa viene ottenuta in Italia – unico caso nella UE – attraverso uno schema molto più complesso e costoso di quello che sarebbe necessario e sufficiente secondo lo schema comunitario; l’emendamento proposto intende quindi eliminare dall’Allegato B del DPR n. 43/2012 il riferimento al “Piano della Qualità” e in particolare al collegamento di quest’ultimo con la norma UNI/ISO 10005. Da ultimo si informa che è stato presentato al Ministero dell’Ambiente uno specifico quesito in merito a quali attività siano escluse dal campo di applicazione del DPR n. 43/2012, con particolare riferimento a quelle che non prevedano interventi sulle condutture contenenti gas serra. Al riguardo, il Ministero ha anticipato, sia pure informalmente, che il mero collegamento all’impianto elettrico e/o idrico di un chiller monoblocco o di una pompa di calore, senza che vi sia in alcun modo intervento sulle parti contenenti o destinate a contenere f-gas, non è mai da considerarsi “installazione” e non prevede, quindi, in alcun modo l’obbligo di impiegare persone o imprese certificate ai sensi del DPR n. 43/2012. Si resta in attesa della formale risposta ministeriale, che verrà tempestivamente comunicata dallo scrivente Settore al Sistema associativo. Rimanendo, come al solito, a disposizione per approfondimenti del caso, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. Il Direttore Riccardo Giovani 10 Anno LXV INFORMA N. 8 Agosto 2014