La Proprietà Edilizia - Febbraio 2020 ARPE2 | Page 40

mandata e questa non sia consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a ricever- la), coincide con il rilascio da parte dell’Agente Po- stale del relativo avviso di giacenza del plico pres- so l’Ufficio Postale idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali quelli in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza). Con la seconda decisione si è tra l’altro afferma- to che «la medesima giurisprudenza peraltro qualifica l’avviso di convocazione atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsio- ni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari quale atto unilatera- le recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell’art.1335 c.c. al medesimo applicandosi la presunzio- ne di conoscenza (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato) in base alla quale la conoscenza dell’atto è parificata alla conoscibilità, in quanto ricon- ducibile anche al solo pervenimento della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale ap- prensione o effettiva conoscenza. Invero la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta, giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indi- cato dalla norma. L’onere della prova a carico del mit- tente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo, dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà […] Dall’anzidetto quadro normativo […] la presunzione di conoscenza, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata per mezzo di lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del condomino, coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico pres- so l’Ufficio Postale idoneo a consentire il ritiro del piego stesso e non già in altri momenti successivi». Dello stesso avviso è il dott. Alberto Celeste, Ma- gistrato presso la Corte Suprema, collaboratore di questa Rivista. Il contrasto tra le due posizioni assunte dalla Corte Suprema è oggetto di giudizio dinanzi il Tribu- nale Civile di Roma. Quindi la stessa Suprema Corte ha ritenuto di correggere la linea della pronuncia del 2016, disco- noscendo, in mancanza di un’espressa previsione di legge, l’estensibilità del regime delle notifiche degli atti giudiziari, ribadendo l’applicazione del dettato dell’art. 1335 c.c. e rilevando che è significativa la conoscibilità discendente dalla presunzione, più che l’effettiva conoscenza la quale, se si volesse seguire l’indirizzo della sopra citata pronuncia, il destinata- rio ugualmente non la otterrebbe nel caso della tra- scorsa giacenza. * Avvocato, ARPE Roma 40 | la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio 2020