La Proprietà Edilizia - Febbraio 2020 ARPE2 | Page 40
mandata e questa non sia consegnata per l’assenza
del condomino (o di altra persona abilitata a ricever-
la), coincide con il rilascio da parte dell’Agente Po-
stale del relativo avviso di giacenza del plico pres-
so l’Ufficio Postale idoneo a consentire il ritiro del
piego stesso, e non già con altri momenti successivi
(quali quelli in cui la lettera sia stata effettivamente
ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza).
Con la seconda decisione si è tra l’altro afferma-
to che «la medesima giurisprudenza peraltro qualifica
l’avviso di convocazione atto eminentemente privato,
e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsio-
ni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle
notificazioni degli atti giudiziari quale atto unilatera-
le recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina
nell’art.1335 c.c. al medesimo applicandosi la presunzio-
ne di conoscenza (superabile da una prova contraria da
fornirsi dal convocato) in base alla quale la conoscenza
dell’atto è parificata alla conoscibilità, in quanto ricon-
ducibile anche al solo pervenimento della comunicazione
all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale ap-
prensione o effettiva conoscenza. Invero la presunzione
di conoscenza ex art.1335 c.c. degli atti recettizi in forma
scritta, giunti all’indirizzo del destinatario opera per il
solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indi-
cato dalla norma. L’onere della prova a carico del mit-
tente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito
all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del
destinatario medesimo, dell’impossibilità di acquisire in
concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo
alla sua volontà […] Dall’anzidetto quadro normativo
[…] la presunzione di conoscenza, ove la convocazione
ad assemblea di condominio sia stata inviata per mezzo
di lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del
condomino, coincide con il rilascio da parte dell’agente
postale del relativo avviso di giacenza del plico pres-
so l’Ufficio Postale idoneo a consentire il ritiro del piego
stesso e non già in altri momenti successivi».
Dello stesso avviso è il dott. Alberto Celeste, Ma-
gistrato presso la Corte Suprema, collaboratore di
questa Rivista.
Il contrasto tra le due posizioni assunte dalla
Corte Suprema è oggetto di giudizio dinanzi il Tribu-
nale Civile di Roma.
Quindi la stessa Suprema Corte ha ritenuto di
correggere la linea della pronuncia del 2016, disco-
noscendo, in mancanza di un’espressa previsione di
legge, l’estensibilità del regime delle notifiche degli
atti giudiziari, ribadendo l’applicazione del dettato
dell’art. 1335 c.c. e rilevando che è significativa la
conoscibilità discendente dalla presunzione, più che
l’effettiva conoscenza la quale, se si volesse seguire
l’indirizzo della sopra citata pronuncia, il destinata-
rio ugualmente non la otterrebbe nel caso della tra-
scorsa giacenza.
* Avvocato, ARPE Roma
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