associazione
ALIMENTAZIONE
categorie
Allergeni nei prodotti
somministrati
dalle collettività
Nota del Ministero della Salute
relativa alle indicazioni degli
allergeni presenti nei prodotti
somministrati dalle collettività.
Revisione bozza DPCM per i prodotti
non preconfezionati.
di Confartigianato Imprese Alimentazione
I
l Ministero della Salute, avvalendosi della opportunità riconosciuta agli Stati membri dall’art.
44 del Regolamento UE 1169/2011 di poter
adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi
con i quali le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili ai consumatori, ha pubblicato
una nota di chiarimento relativa a tali indicazioni
per i prodotti forniti dalle collettività. Il chiarimento riguarda gli alimenti somministrati nei pubblici
esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering.
L’operatore ha la facoltà di poter discrezionalmente decidere quale soluzione adottare per informare
correttamente il consumatore tra quelle indicate nella circolare.
Potrà indicare direttamente nel menù o su un apposito registro o cartello l’eventuale presenza della specifica sostanza allergenica in relazione alle singole preparazioni alimentari inserite, anche utilizzando mezzi
informatici (compresi QR code, app per smartphone)
pur se non in via sostitutiva.
In via alternativa può assolvere all’obbligo predisponendo una dicitura tipo “le informazioni circa la
presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al
personale in servizio” e collocandola in luogo ben visibile dal consumatore. In questo caso deve comunque essere presente un documento scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne
indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento deve essere letto/consegnato al
personale che deve dare attestazione di averne preso
visione.
Può anche fornire indicazioni per iscritto, sul menù,
sul registro o su apposito cartello con una dicitura del
tipo: “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione
che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”. In questo caso deve essere presente un documen-
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Anno LXVI
N. 3
Marzo 2015
to scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento viene fatto leggere al cliente che ne chiede la consultazione.
L’operatore, nel predisporre la documentazione
scritta, è libero di indicare la presenza degli allergeni
in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che ritiene più opportune, ma tali da consentire una informazione corretta al consumatore.
Ad esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni e rinviando a una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che,
contestualmente, permetta di segnalare le preparazioni che rispettivamente le contengono.
Parimenti alla nota del Minsalute anche il MISE
ha revisionato la bozza del DPCM relativamente ai
prodotti alimentari non preconfezionati, prevedendo di lasciare libero l’operatore di individuare il supporto alternativo al cartello sul singolo prodotto per
l’indicazione delle informazioni sugli allergeni.
Il testo non parla più di cartello unico ma in deroga dal cartello di cui sopra è consentito che l’elenco degli ingredienti sia riportato, “anche in forma aggregata” (e questo sarebbe il riferimento al cartello
unico) su specifico supporto, che può essere anche
digitale, purché sia “direttamente consultabile dal
consumatore” e le indicazioni degli allergeni “siano
riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita”.
Per cui, come già indicato nella circolare 1412/AR
del 18 dicembre u.s. si ritiene che l’uso del cartello
unico, stante la conferma nell’iter di approvazione
della bozza revisionata, possa continuare a sussistere, ove possibile, in quanto lo stesso deve essere opportunamente integrato in modo che le informazioni relative alla presenza delle sostanze allergeniche
siano indicate per singolo prodotto. Nel caso in cui
queste sostanze fossero scarsamente presenti nei
prodotti il cartello unico sarebbe sufficiente a riportare le loro indicazioni, mentre nel caso in cui le
stesse fossero più diffuse si potrebbe ricorrere per
maggiore chiarezza a un altro strumento (es. allegato, schema, registro ecc.) richiamato nello stesso
cartello unico e quindi correttamente segnalato al
consumatore.
[…]
Cordiali saluti.
Il Responsabile
Arcangelo Roncacci
Il Presidente
Giacomo Deon