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CONDUCENTI
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Noleggio con conducente
fino a nove posti
Iscrizione obbligatoria al ruolo dei conducenti: domande frequenti
In caso di società (persone/capitali) viene
iscritto di diritto il/i rappresentante/i legale,
oppure colui che abbia richiesto e ottenuto
l’autorizzazione o entrambi?
La domanda nasce dal fatto che in un comune
ci hanno risposto che vengono comunicati
i nominativi di tutti i soci della società alla
Camera di Commercio e in un altro comune
ci hanno risposto che viene comunicato solo
il nominativo del titolare dell’autorizzazione,
mentre l’altro socio deve seguire la procedura
analoga ai dipendenti.
In caso di società (persone/capitali), premesso che
nella previgente disciplina le autorizzazioni avrebbero dovuto essere rilasciate in via generale a ditte individuali e non a società (e che solo per società anche
titolari di autorizzazione per autobus gli interpreti
ammettevano il rilascio a persona giuridica), qualora
l’autorizzazione sia stata rilasciata alla persona fisica
legale rappresentante allora sarà quello il soggetto
iscritto d’ufficio; nel caso l’autorizzazione sia stata rilasciata direttamente alla persona giuridica anche in
tale caso iscritto d’ufficio sarà il legale rappresentante.
Naturalmente sempre la persona fisica iscrivenda al
ruolo deve avere i requisiti soggettivi abilitativi (patente e CAP).
Corretta dunque la posizione di chi ha risposto
che viene comunicato solo il nominativo del titolare
dell’autorizzazione, mentre l’altro socio deve seguire
la procedura analoga ai dipendenti.
Il primo corso utile per iscrivere all’albo gli autisti
che non avessero il requisito entro il 31 maggio
sarà prima del 31 maggio 2015?
Nell’ipotesi non sia previsto un corso prima
del 31 maggio o comunque questo entro tale data
non sia ancora terminato è possibile iscrivere
al ruolo in via provvisoria gli autisti che siano alle
dipendenze da meno di un anno?
La fase transitoria prevede la operatività del nuovo
regime dal 31 maggio.
Secondo l’art. 13 del Regolamento «3. I soggetti
conducenti diversi dai titolari che presentano la domanda prevista nel comma 2, possono continuare a
30 l’Artigianato
Anno LXVI
N. 5
Maggio 2015
operare fino all’avvenuta iscrizione al ruolo del comma 1 o fino alla adozione del provvedimento di diniego dell’iscrizione stessa».
La disposizione non legittima iscrizioni “provvisorie”, ma comprensibilmente si possono registrare situazioni di soggetti assunti in ipotesi da meno di un
anno rispetto al 31 maggio che, a rigore, vedrebbero
impedita la possibilità di lavorare dopo il 31 maggio
e sino al superamento del primo esame utile.
Nell’ottica di non pregiudicare l’esercizio dell’impresa diviene necessario consentire la presentazione
di istanza (opportunamente adattata indicando il
mancato raggiungimento dei 365 gg) anche da parte
di soggetti che, dipendenti o collaboratori famigliari
o soci, non abbiano maturato i 365 giorni e siano in
costanza di utilizzo, con prosecuzione della operatività degli stessi sino alla prima (con doverosa iscrizione alla stessa) sessione di esame utile, con conseguente iscrizione in caso di superamento o diniego (e
quindi impossibilità di prosecuzione nell’esercizio) in
caso di mancato superamento.
Non sono previsti corsi, bensì, appunto, sessioni di
esame, la prima delle quali dopo il 31 maggio, plausibilmente entro l’estate.
Nell’ipotesi di un autista a chiamata utilizzato
da più anni (es. 2-3 anni), ma che
complessivamente non raggiunga un anno
di attività come conducente (225 giorni
lavorativi), è possibile ottenere l’iscrizione
al ruolo presentando solo la domanda o dovrà
effettuare il corso e l’esame?
Il regolamento non distingue le tipologie di impiego
e parla di un anno, da intendersi (privilegiando l’interpretazione letterale) come periodo di 365 giorni, e quindi anche l’autista a chiamata deve cumulare 365 giorni
di “dipendenza” per ottenere la iscrizione a ruolo.
Per quegli autisti a chiamata che non abbiano raggiunto i 365 giorni al 31 maggio valgono i medesimi
ragionamenti fatti sopra: richiesta di iscrizione e operatività possibile sino all’esito della prima sessione di
esame utile.