associazione
CAVATORI
categorie
Rilievi topografici
dello stato di fatto di cava
Attuazione dell’articolo 17 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 “Disciplina
dell’attività di cava” - Termini e modalità per la presentazione dei rilievi
topografici dello stato di fatto di cava.
L
a Legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14, ha
modificato la Legge provinciale 24 ottobre
2006, n. 7, “Disciplina dell’attività di cava”
introducendo l’articolo 17 bis, con il quale viene stabilito che:
• i soggetti titolari di autorizzazione o concessione di
cava presentino annualmente alla struttura provinciale competente in materia mineraria il rilievo topografico dello stato di fatto della cava, riferito alla
fine dell’anno precedente, indicante anche le eventuali aree dove è stato effettuato il recupero ambientale;
• i rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per più cave, anche da parte di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati;
• con deliberazione della Giunta provinciale sono
stabiliti i termini e le modalità di presentazione dei
rilievi, nonché i casi in cui la presentazione del rilievo può avvenire a scadenze pluriennali.
La finalità della disposizione è quella di consentire un controllo costante delle attività di escavazione,
con una maggiore responsabilizzazione delle imprese, al fine anche di favorire l’instaurarsi di forme di
autocontrollo da parte degli stessi imprenditori.
Con deliberazione n. 2469 del 16 novembre 2012
la Giunta provinciale ha approvato i termini e le modalità di presentazione dei rilievi topografici.
A distanza di due anni, considerato questo periodo di prima applicazione della norma, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2144 di data 9 di-
30 l’Artigianato
Anno LXVI
N. 2
Febbraio 2015
cembre 2014 sono state apportate alcune modifiche
per affinare le procedure di controllo nonché per
semplificare e ridurre gli oneri documentali a carico
delle imprese.
Fermo restando il termine di presentazione degli
elaborati, le modifiche apportate sono sostanzialmente quelle sotto riportate:
• consegna del rilievo topografico in formato “dwg”
(3D) e “pdf” riferito alla fine dell’anno precedente
e raffrontato allo stato autorizzato, in luogo della
planimetria, delle sezioni dello stato di fatto e di
quelle di raffronto con lo stato autorizzato, come
previsto precedentemente;
• la soglia minima al di sotto della quale la presentazione dei rilievi potrà avvenire a cadenza biennale
rimane fissata a 5.000 m3 per le cave di porfido e di
pietre “ornamentali”, mentre per le cave di materiali inerti e ad uso industriale tale soglia passa a
15.000 m3;
• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, dovrà essere presentata sia nel caso di escavazione nulla, sia in quello di escavazione sotto soglia.
Il provvedimento si può visionare sul sito. del Servizio Minerario al seguente indirizzo: www.mine
rario/provincia.tn.it
Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni si porgono cordiali saluti.
Alessandro Olivi