L' Artigianato Febbraio 2015 | Page 32

associazione CAVATORI categorie Rilievi topografici dello stato di fatto di cava Attuazione dell’articolo 17 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 “Disciplina dell’attività di cava” - Termini e modalità per la presentazione dei rilievi topografici dello stato di fatto di cava. L a Legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14, ha modificato la Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, “Disciplina dell’attività di cava” introducendo l’articolo 17 bis, con il quale viene stabilito che: • i soggetti titolari di autorizzazione o concessione di cava presentino annualmente alla struttura provinciale competente in materia mineraria il rilievo topografico dello stato di fatto della cava, riferito alla fine dell’anno precedente, indicante anche le eventuali aree dove è stato effettuato il recupero ambientale; • i rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per più cave, anche da parte di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati; • con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dei rilievi, nonché i casi in cui la presentazione del rilievo può avvenire a scadenze pluriennali. La finalità della disposizione è quella di consentire un controllo costante delle attività di escavazione, con una maggiore responsabilizzazione delle imprese, al fine anche di favorire l’instaurarsi di forme di autocontrollo da parte degli stessi imprenditori. Con deliberazione n. 2469 del 16 novembre 2012 la Giunta provinciale ha approvato i termini e le modalità di presentazione dei rilievi topografici. A distanza di due anni, considerato questo periodo di prima applicazione della norma, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2144 di data 9 di- 30 l’Artigianato Anno LXVI N. 2 Febbraio 2015 cembre 2014 sono state apportate alcune modifiche per affinare le procedure di controllo nonché per semplificare e ridurre gli oneri documentali a carico delle imprese. Fermo restando il termine di presentazione degli elaborati, le modifiche apportate sono sostanzialmente quelle sotto riportate: • consegna del rilievo topografico in formato “dwg” (3D) e “pdf” riferito alla fine dell’anno precedente e raffrontato allo stato autorizzato, in luogo della planimetria, delle sezioni dello stato di fatto e di quelle di raffronto con lo stato autorizzato, come previsto precedentemente; • la soglia minima al di sotto della quale la presentazione dei rilievi potrà avvenire a cadenza biennale rimane fissata a 5.000 m3 per le cave di porfido e di pietre “ornamentali”, mentre per le cave di materiali inerti e ad uso industriale tale soglia passa a 15.000 m3; • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere presentata sia nel caso di escavazione nulla, sia in quello di escavazione sotto soglia. Il provvedimento si può visionare sul sito. del Servizio Minerario al seguente indirizzo: www.mine rario/provincia.tn.it Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni si porgono cordiali saluti. Alessandro Olivi