associazione
Novità sono poi previste a decorrere dal 1° luglio
2015. La norma chiarisce che, fino a tale data, le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la
normativa provinciale previgente.
A decorrere dal 1° luglio 2015, per gli appalti di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria
nel caso in cui i lavori (superiori a euro 5.186mila),
servizi o forniture (superiori a euro 207mila) siano
realizzati con contributi o finanziamenti a carico
del bilancio provinciale, è previsto che tutte le amministrazioni aggiudicatici, con l’eccezione del Comune di Trento, si avvalgano dell’APAC (nuovo art.
36 ter 1 della L.P. n. 23/1990).
Per le altre procedure di appalto, i Comuni dovranno avvalersi delle forme associative obbligatorie recentemente introdotte dalla riforma sugli enti locali
(di cui alla revisione della L.P. n. 3/2006 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”) oppure, qualora esenti dall’obbligo di gestione
associata, dovranno convenzionarsi con altro Comune o altra forma associativa. Anche in questo caso,
eccezione viene fatta per il Comune di Trento.
Ai singoli Comuni rimane invece la possibilità di
procedere in forma autonoma all’affidamento diretto
di contratti per l’acquisizione di lavori, beni e servizi
il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale, stabilito in
euro 50mila per gli appalti di lavori ed euro 46mila
per i servizi e le forniture.
In un’ottica di omogeneizzazione e semplificazione degli appalti, è inoltre previsto che le amministrazioni aggiudicatrici negli appalti di beni e servizi dovranno avvalersi di Capitolati prestazionali tipo
definiti dalla Provincia e approvati dalla Giunta
provinciale.
Sempre a decorrere dal 1° luglio 2015, la Giunta
provinciale si impegna a determinare annualmente
i prezzi di riferimento di beni e servizi di maggior
impatto in termini di costo a carico della Pubblica
amministrazione (diversi da quelli fissati a livello nazionale ai sensi del D.L. n. 66/2014). Tali prezzi di riferimento costituiranno prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tra le norme più discusse introdotte della Finanziaria si segnala l’art. 43 “Contenimento del costo dei
lavori pubblici”, presentato con «l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica» e al fine di «assicurare nel contempo l’osservanza del