Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Set/Ott 2024 | Page 72

Pur essendo considerato un intervento urgente di straordinaria manutenzione , l ’ adeguamento dell ’ impianto elettrico condominiale alle prescrizioni obbligatorie di legge deve essere ben ponderato , soprattutto quando di mezzo ci possono essere delle attività su proprietà non in comune

70 NORME E LEGGI I TRIBUNALE

Rinnovare l ’ impianto condominiale

DI TOMMASO ROMOLOTTI E LAURA MARRETTA

Pur essendo considerato un intervento urgente di straordinaria manutenzione , l ’ adeguamento dell ’ impianto elettrico condominiale alle prescrizioni obbligatorie di legge deve essere ben ponderato , soprattutto quando di mezzo ci possono essere delle attività su proprietà non in comune

Il tempo , purtroppo , passa anche per gli impianti elettrici . E così ci si può trovare nella necessità di dovere ammodernare un impianto elettrico che – ai tempi che furono – era assolutamente in regola ma che successivamente , anche a causa della lex superveniens – vale a dire per modifiche normative – oggi deve essere oggetto di intervento al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di legge cogenti . Certamente , se la norma cui ci si deve adeguare attiene la sicurezza degli impianti non sembra porsi dubbio a che l ’ intervento di adeguamento debba essere tempestivo e con caratteri di urgenza , ma anche in questo caso si possono verificare “ incomprensioni ” tra le parti interessate , come nel caso di cui proporremo qui la disamina e che vede contrapposti un Condominio ed alcuni condomini non particolarmente entusiasti delle decisioni dell ’ assemblea .

Il caso dell ’ impianto ammodernato
Tutto cominciò con la delibera condominiale mediante la quale
si andava a statuire in merito all ’ incarico affidato alla ditta di installazioni Delta ed avente ad oggetto l ’ ammodernamento dell ’ impianto condominiale al fine di renderlo conforme alla normativa di settore applicabile . Alcuni condomini – Tizio e Caia – ritenevano tuttavia illegittima la delibera , sia con riferimento al riconoscimento dell ’ incarico sia ( forse soprattutto ) alle conseguenti
spese e relativa ripartizione . Ma in tale contestazione vi era un aspetto ulteriore , e – sotto il profilo giuridico – sicuramente di maggiore interesse . La delibera oggetto di contestazione ( e successiva impugnazione ) prevedeva infatti che nel contesto di tale intervento dovessero essere eseguite opere ulteriori sebbene connesse all ’ ammodernamento , anche su beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini
– senza che pertanto questi ultimi potessero poi provvedere autonomamente all ’ adeguamento alle prescrizioni normative ( quantomeno senza ricorrere ad interventi ulteriori e a proprie spese ). A volere essere precisi , la delibera impugnata rappresentava in realtà una sorta di ratifica delle decisioni assunte in precedenza da una commissione ristretta di condomini nominata con una delibera
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