FOCUS 47
LA “ DATA DI SCADENZA ”
di una VERIFICA DEL DPR 462 / 01
Con la presente sono a chiederVi conferma che la scadenza della verifica periodica D . P . R . 462 / 01 si conteggi dall ’ inizio dell ’ attività eseguita dall ’ O . d . I . presso il cliente . Ossia , mettiamo l ’ esempio di uno stabilimento petrolchimico , la verifica dura 3 mesi ( ad esempio per temporanea indisponibilità impiantistica ) con inizio maggio 2023 e fine delle attività a luglio 2023 . Nel verbale d ’ ispezione sarà corretto indicare come scadenza maggio 2025 .
Mi confermate ciò e mi fornite qualche riferimento normativo ?
Definire la “ scadenza ” delle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462 / 01 , a seconda della periodicità prevista dagli Artt . 4 e 6 del medesimo decreto , è facile nel caso di ispezioni che durano al massimo un giorno , ma può essere più complicato in caso di verifiche su impianti molto estesi e / o complessi , che richiedono un periodo di esecuzione molto lungo o che si devono protrarre per cause diverse . In assenza di regole o indicazioni precise da Leggi o Norme Tecniche applicabili la data da prendere a riferimento deve essere stabilita in modo da rendere facile il rispetto dei termini di scadenza e di andare il meno possibile a detrimento della sicurezza , ma anche senza ledere gli interessi economici del Datore di Lavoro .
La soluzione più semplice a nostro giudizio , così come prospettato dal lettore , è quella di prendere a riferimento la data di inizio delle attività di verifica . In questo modo l ’ Organismo Abilitato dovrà impegnarsi a cominciare la verifica sempre a ridosso della scadenza e quest ’ ultima potrà risultare anticipata o ritardata solo di alcuni giorni . Diversamente prendendo in considerazione la data di termine , committente e Organismo dovrebbero organizzarsi per assicurare la conclusione della verifica in tempi tecnici stabiliti a priori , che però potrebbero essere modificati anche sensibilmente da cause di forza maggiore . L ’ occasione della revisione della Guida CEI 0-14 attualmente in corso in casa CEI , potrebbe essere la giusta occasione per fissare tale prassi e renderla comune a tutti gli organismi .
DIFFERENZIALI medici di tipo AC : verbale negativo ?
Impianto elettrico in locale ad uso medico di gruppo 1 con data di realizzazione successiva al settembre 2001 ( norma di riferimento CEI 64-8 sez . 710 ): la presenza di interruttori differenziali di tipo AC per proteggere ambienti medici di gruppo 1 può essere considerata una violazione di norma tecnica ( es . CEI 64-8 ) o di un articolo di legge ( es . D . Lgs . 81 / 08 )? A vostro avviso l ’ esito di una verifica periodica di messa a terra ai sensi del DPR 462 / 01 quale dovrebbe essere ? possa causare scatti intempestivi degli interruttori differenziali . Nei locali medici di gruppo 1 e gruppo 2 , dove sono richiesti interruttori differenziali , devono essere scelti solo quelli di tipo A o di tipo B , in funzione del tipo della possibile corrente di guasto . NOTA : Possono essere utilizzati interruttori differenziali in accordo con le Norme CEI EN 61008-1 , CEI EN 61009-1 e CEI EN 62423 . A nostro parere quindi la presenza di interruttori differenziali di tipo AC rappresenta una violazione sia della Norma CEI 64-8 , che del DLgs 81 / 08 ( art . 80 ). L ’ esito del verbale deve essere negativo .
Le prescrizioni di cui alla sezione 710 della Norma CEI 64-8 sono da intendersi per la sicurezza del paziente e dell ’ operatore . In particolare , in materia di interruttori differenziali , la Norma prevede : I circuiti terminali dei locali medici di gruppo 1 , che alimentino prese a spina con corrente nominale fino a 32 A , devono essere protetti con interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA ( protezione addizionale ). Nei locali di gruppo 2 , tutti i circuiti devono essere protetti mediante interruttore differenziale con 30 mA , se non sono alimentati dal sistema IT-M . Si deve fare particolare attenzione per assicurare che l ’ uso simultaneo di numerosi apparecchi , collegati allo stesso circuito , non
GIE - IL GIORNALE DELL ’ INSTALLATORE ELETTRICO