• Ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica ; - dà avvio alla procedura per la connessione ;
• Dà seguito alle comunicazioni verso il Comune , la Regione o la Provincia autonoma e il GSE previste dall ’ articolo 3 , comma 5 , del decreto interministeriale 2 agosto 2022 ;
• Predispone il regolamento d ’ esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura e li mette a disposizione del richiedente ;
• Addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione , pari a 100 euro ; b ) Nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono , ai fini della connessione , lavori complessi ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono , ai fini della connessione , lavori semplici non limitati all ’ installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi :
• Ne dà motivata informazione al richiedente ; - predispone / aggiorna il preventivo per la connessione ;
• Addebita al richiedente il corrispettivo per l ’ ottenimento del preventivo .
• Non accedono al Mercato elettrico come unica UP ;
• Non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell ’ energia elettrica prodotta ;
• Non condividono il punto di connessione con altre UP .
FOCUS 37 sione espressa in kW ;
D A
= distanza in linea d ’ aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media / bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 ( cinque ) anni , espressa in km con due cifre decimali ;
D B
= distanza in linea d ’ aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta / media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 ( cinque ) anni , espressa in km con due cifre decimali . Per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 200 kW ( Decreto n . 297 del 2 gennaio 2022 ) e per gli impianti di microgenerazione fino a 800 W ( Decreto 16 marzo 2017 ) che si avvalgono della Comunicazione Unica , si applica l ’ iter semplificato descritto al Titolo IIbis del TICA . In particolare , al ricevimento della Parte I del Modello Unico , il gestore di rete ( entro 20 giorni lavorativi ): a ) Nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono , ai fini della connessione , lavori semplici ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono , ai fini della connessione , lavori semplici limitati all ’ installazione delle apparecchiature di misura :
• Ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica ; - dà avvio alla procedura per la connessione ;
• Dà seguito alle comunicazioni verso il Comune , la Regione o la Provincia autonoma e il GSE previste dall ’ articolo 3 , comma 5 , del decreto interministeriale 2 agosto 2022 ;
• Predispone il regolamento d ’ esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura e li mette a disposizione del richiedente ;
• Addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione , pari a 100 euro ; b ) Nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono , ai fini della connessione , lavori complessi ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono , ai fini della connessione , lavori semplici non limitati all ’ installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi :
• Ne dà motivata informazione al richiedente ; - predispone / aggiorna il preventivo per la connessione ;
• Addebita al richiedente il corrispettivo per l ’ ottenimento del preventivo .
Al ricevimento della Parte II del
Modello Unico , il gestore di rete attiva ( entro 10 giorni lavorativi ) la connessione dell ’ impianto di produzione alla rete . Come già detto , la procedura è in fase di aggiornamento da parte dell ’ ARERA e potrebbe subire , pertanto , un ’ ulteriore semplificazione . Ad esempio , con la Delibera 03 agosto 2023 , n . 361 / 2023 / R / eel “ Prime modifiche al Testo Integrato Connessioni Attive ( TICA )”, l ’ A- RERA per gli impianti di produzione di potenza nominale fino a 20 kW : a ) Ha sostituito alle verifiche in loco e alla redazione del verbale di attivazione con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell ’ impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI ; b ) Escluso la necessità di installare il misuratore dell ’ energia elettrica prodotta ai produttori che :
• Non accedono al Mercato elettrico come unica UP ;
• Non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell ’ energia elettrica prodotta ;
• Non condividono il punto di connessione con altre UP .
I produttori che realizzano impianti di produzione sono , inoltre , soggetti a obblighi fiscali . Nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti convenzionali , se la potenza nominale è superiore a 1 kW ; nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili se la potenza è superiore a 20 kW . In caso di obbligo , gli esercenti degli impianti di produzione devono acquisire la licenza di fiscale di esercizio che costituisce altresì l ’ autorizzazione all ’ esercizio rilasciata dall ’ Ufficio delle Dogane competente . Questa avviene previa denuncia di attività e in seguito al sopralluogo dell ’ Ufficio delle Dogane effettuato in loco per verificare l ’ impianto di produzione e suggellare i contatori fiscali . Il produttore dovrà inoltre presentare una dichiarazione annuale di produzione e consumo , ma l ’ e- nergia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili ( con potenza superiore a 20 kW ) consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non è soggetta al pagamento dell ’ accisa ( è esente ). I valori delle aliquote delle accise previste per la produzione di energia elettrica sono pubblicati dall ’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .
GIE - IL GIORNALE DELL ’ INSTALLATORE ELETTRICO