FOCUS 27 |
||||
no italiano , con la Legge 9 gennaio 1991 , n . 9 “ Norme per l ’ attuazione del nuovo Piano energetico nazionale : aspetti istituzionali , centrali idroelettriche ed elettrodotti , idrocarburi e geotermia , autoproduzione e disposizioni fiscali ” liberalizza la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , per incentivare le installazioni sono stati introdotti meccanismi tariffari ad hoc . Nel 1992 , il Comitato interministeriale dei prezzi emanava la Deliberazione 29 aprile 1992 “ Prezzi dell ’ energia elettrica relativi a cessione , vettoriamento e produzione per conto dell ’ Enel , parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l ’ assimilabilità a fonte rinnovabile ( Provvedimento n . 6 / 92 )”. Per effetto del provvedimento , l ’ energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali , rinnovabili e assimilate ( ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991 , n . 9 ) era concesso un prezzo di cessione basato sul costo evitato ( costo evitato di impianto e costo evitato di combustibile ) differenziato fra ore piene e ore vuote . Per i primi otto anni , inoltre , era riconosciuto un incremento differenziato per tipologia di impianto , correlate ai maggiori costi . Il prezzo di cessione variava a seconda che si trattasse di :
• Impianti che mettono a disposizione l ’ intera potenza o una quota di potenza prefissata ( tipo A );• Impianti che cedono le eccedenze ( tipo B ). Dieci anni dopo , con la pubblicazione del decreto 16 marzo 2001 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n . 74 del 29 marzo 2001 ) il Ministero dell ’ Ambiente e della Tutela del Territorio promuove un piano di |
aiuti a favore degli impianti fotovoltaici denominato Programma “ Tetti fotovoltaici ” che prevede la concessione di contributi a fondo perduto ( Conto Capitale fino ad un massimo del 75 % del costo dell ’ impianto ) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola potenza , installati negli edifici o su elementi di arredo urbano e connessi alla rete elettrica . Come ricordava l ’ ENEA nella pagina dedicata al programma “ Tetti fotovoltaici ”, il programma riservato ai soggetti privati veniva gestito dalle Regioni attraverso la pubblicazione di un bando di partecipazione con l ’ obiettivo di realizzare circa 10.000 impianti fotovoltaici ed era “ finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000- 2002 , di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati / installati nelle strutture edilizie ( ivi inclusi gli elementi di arredo urbano ) e relative pertinenze , poste sul territorio italiano ”. Nel volume del 2008 “ Progettare e installare un impianto fotovoltaico ”, l ’ ENEA ricordava che “ il programma è stato caratterizzato da una sorprendente domanda di fotovoltaico ( 3 volte l ’ offerta ), un forte coinvolgimento delle regioni , il grande interesse degli operatori fotovoltaici ma notevoli ritardi ( difficoltà gestionali del programma articolato in tanti programmi regionali ). Il 2001 è anche l ’ anno dell ’ approvazione della Direttiva 2001 / 77 / CE da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell ’ energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell ’ elettricità , recepita in Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 , n . 387 . Il decreto avvia la fase di incentivazione |
del Conto Energia , che prevedeva l ’ erogazione di una tariffa incentivante per remunerare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile . L ’ avvio del Conto Energia avverrà con l ’ approvazione del decreto 28 luglio 2005 “ Criteri per l ’ incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare ”, e della Delibera dell ’ Autorità di Regolazione Energia , Reti e Ambiente ( ARERA ) n . 188 / 05 . In questo caso , il decreto prevedeva una potenza nominale cumulata di 60 MW , innalzata a 360 MW con il decreto 6 febbraio 2006 “ Criteri per l ’ incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare ”. Le ragioni di questo incremento erano contenute nelle prime righe del decreto 6 febbraio 2006 : “ Considerato l ’ elevato interesse per la conversione fotovoltaica della fonte solare , evidenziato dal fatto che , sulla base dell ’ esame preliminare delle domande inoltrate al soggetto attuatore entro il 30 settembre 2005 , la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i quali è stata presentata domanda di ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005 , è risultata superiore a 100 MW , eccedendo quindi il limite di |
potenza cumulativa incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005 ; ritenuto opportuno procedere ad un incremento della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005 e a un aggiornamento dell ’ obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare entro il 2015 ; ritenuto opportuno altresì introdurre limiti massimi annui di potenza nominale degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005 , allo scopo di assicurare la disponibilità di incentivi per un periodo sufficiente a consentire la pianificazione degli interventi , anche di natura industriale […]”. Questo porterà all ’ emanazione della delibera n . 40 / 06 “ Modificazione e integrazione alla deliberazione 14 settembre 2005 , n . 188 / 05 , in materia di modalità per l ’ erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici ”, ma purtroppo non risolverà i problemi dovuti al superamento del limite di potenza cumulata , ponendo le basi alla nascita del Secondo Conto Energia ( decreto 19 febbraio 2007 “ Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della |