Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Lug/Ago 2024 | Page 49

TRANSIZIONE ELETTRICA 49
di transizione digitale ed energetica delle imprese , in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell ’ 8 dicembre 2023 e , in particolare , di quanto disposto in relazione all ’ Investimento 15 - « Transizione 5.0 », della Missione 7 - REPowerEU , è istituito il Piano Transizione 5.0 . Gli incentivi previsti da “ industria 5.0 ” sono dedicati alle imprese residenti in Italia che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato dal 1 ° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 , nell ’ ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici . “ A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti , indipendentemente dalla forma giuridica , dal settore economico di appartenenza , dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell ’ impresa , che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato , nell ’ ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici , è riconosciuto , nei limiti delle risorse di cui al comma 21 , un credito d ’ imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi ”.
Quali investimenti sono agevolabili ?
Secondo il testo del decreto risultano agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi , strumentali all ’ esercizio d ’ impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016 , n .
232 , e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura , a condizione che , tramite gli stessi , si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale , cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o , in alternativa , una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall ’ investimento non inferiore al 5 per cento . Ai fini della disciplina del presente articolo , rientrano tra i beni di cui all ’ allegato B alla legge 11 dicembre 2016 , n . 232 , ove specificamente previsti dal progetto di innovazione , anche : - i software , i sistemi , le piattaforme o le applicazioni per l ’ intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell ’ energia autoprodotta e autoconsumata , o introducono meccanismi di efficienza energetica , attraverso la raccolta e l ’ elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ( Energy Dashboarding );
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software , ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a ).
Nell ’ ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4 , sono inoltre agevolabili : - gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all ’ e- sercizio d ’ impresa finalizzati all ’ autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all ’ autoconsumo , a eccezione delle biomasse , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell ’ energia prodotta . Con riferimento all ’ autoproduzione e all ’ autoconsumo di energia da fonte solare , sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all ’ articolo 12 , comma 1 , lettere a ), b ) e c ) del decreto-legge 9 dicembre 2023 , n . 181 . Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b ) e c ) concorrono a formare la base di calcolo del credito d ’ imposta per un importo pari , rispettivamente ,
al 120 per cento e 140 per cento del loro costo . Nelle more della formazione del registro di cui all ’ articolo 12 , comma 1 , del decreto-legge 9 dicembre 2023 , n . 181 , sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che , sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore , rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a ), b ) e c ) del medesimo articolo 12 ;
- le spese per la formazione del personale previste dall ’ articolo 31 , paragrafo 3 , del regolamento ( UE ) n . 651 / 2014 della Commissione , del 17 giugno 2014 , finalizzate all ’ acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi , nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5 , lettera a ), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro , a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy .
GIE - IL GIORNALE DELL ’ INSTALLATORE ELETTRICO