Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Lug/Ago 2024 | Page 47

TRANSIZIONE ELETTRICA 47
3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 ; c ) superfici e aree ordinarie : sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a ) e b ) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n . 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni ; d ) aree in cui è vietata l ’ installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra : le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell ’ art . 20 , comma 1 -bis , del decreto legislativo 8 novembre 2021 , n . 199 .
Gli obiettivi delle regioni e province autonome
L ’ articolo 2 del decreto contiene la Tabella A che traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell ’ obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030 . Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi , specificati nella Tabella A si tiene conto : a ) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1 ° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell ’ anno di riferimento realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma ; b ) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento , integrale ricostruzione , potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1 ° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell ’ anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma ; c ) del cento per cento della potenza
nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1 ° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell ’ anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione o provincia autonoma , fatto salvo quanto indicato al comma 4 . Le regioni individuano ( ai sensi dell ’ art . 20 , comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021 , n . 199 ), con propria legge , entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , le aree di cui all ’ art . 1 , comma 2 , secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto .
Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi
Il Ministero dell ’ ambiente e della sicurezza energetica provvede , con il supporto del Gestore dei servizi energetici – GSE e Ricerca sul sistema energetico – RSE , al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni e province autonome .
Principi e criteri per l ’ individuazione delle aree idonee
Fermo quanto previsto dall ’ art . 5 del decreto-legge 15 maggio 2024 , n . 63 , relativamente all ’ installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici , ai fini dell ’ individuazione delle superfici e delle aree di cui all ’ art . 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell ’ art . 2 , comma 1 , le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati all ’ articolo 7 al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree , compatibilmente con
le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili , delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica , nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda , gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa . Per l ’ individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto : a ) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell ’ art . 2 ; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio , delle aree agricole e forestali , della qualità dell ’ aria e dei corpi idrici , privilegiando l ’ utilizzo di superfici di strutture edificate , quali capannoni industriali e parcheggi , nonché di aree a destinazione industriale , artigianale , per servizi e logistica , e verificando l ’ idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi , ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili , compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili , delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica , nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda , gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ; b ) della possibilità di classificare le superfici o le aree come
idonee differenziandole sulla base della fonte , della taglia e della tipologia di impianto ; c ) della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all ’ art . 20 , comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 , n . 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto .
Disciplina conseguente all ’ individuazione delle aree idonee
Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all ’ art . 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 , n . 387 agli enti locali , è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata , nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione , al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A .
Specifiche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano , che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione .
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