Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Giugno 2024 | Page 22

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FOCUS
Art . 2 I materiali , le apparecchiature , i macchinari , le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d ’ arte ”. Più recentemente , la legge 5 marzo 1990 n . 46 “ Norme per la sicurezza degli impianti ” prima e il Decreto 22 gennaio 2008 , n . 37 “ Regolamento concernente l ’ attuazione dell ’ articolo 11-quaterdecies , comma 13 , lettera a ) della legge n . 248 del 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all ’ interno degli edifici ” dopo , hanno definito ruoli e ambiti delle figure professionali coinvolte nella realizzazione degli impianti elettrici .
Art . 5 Progettazione degli impianti 3 . I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell ’ arte . I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell ’ UNI , del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell ’ Unione europea o che sono parti contraenti dell ’ accordo sullo spazio economico europeo , si considerano redatti secondo la regola dell ’ arte .
Art . 6 Realizzazione ed installazione degli impianti 1 . Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell ’ arte , in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi . Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle
norme dell ’ UNI , del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell ’ Unione europea o che sono parti contraenti dell ’ accordo sullo spazio economico europeo , si considerano eseguiti secondo la regola dell ’ arte ”. Di impianti elettrici a regola d ’ arte si parla anche all ’ interno del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 , n . 81 “ Attuazione dell ’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007 , n . 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ” che , come noto , si applica agli ambienti di lavoro :
Art . 81 Requisiti di sicurezza 1 . Tutti i materiali , i macchinari e le apparecchiature , nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati , realizzati e costruiti a regola d ’ arte . 2 . Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto , i materiali , i macchinari , le apparecchiature , le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente , si considerano costruiti a regola d ’ arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell ’ allegato IX ”. Il riferimento alla regola dell ’ arte lo troviamo anche all ’ interno delle norme di prevenzione incendi .
DM 37 / 08
I punti di forza del DM 37 / 08 , così come risulta modificato con il Decreto 29 settembre 2022 , n . 192 “ Regolamento concernente l ’ attuazione dell ’ articolo 11-quaterdecies , comma 13 , lettera a ) della legge n . 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all ’ interno degli edifici , possono essere riassunti in :

• Definizione delle imprese abilitate all ’ esecuzione degli impianti « posti al servizio degli edifici » e dei requisiti tecnico-professionali necessari ( articoli 3 e 4 );

• Obbligo di progettazione degli impianti con indicazione dei limiti in cui la progettazione è posta in capo ad un « professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste » ( articolo 5 );

• Obbligo di conformità degli impianti alla regola dell ’ arte ( articolo 6 );

• Obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità al termine dei lavori « previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente , comprese quelle di funzionalità dell ’ impianto » ( articolo 7 ).

Il regolamento , inoltre , fissa gli obblighi a carico del committente o del proprietario ( articolo 8 ), le informazioni sul certificato di agibilità ( articolo 9 ), le indicazioni per la manutenzione ( articolo 10 ) e le sanzioni in caso di inadempienze ( articolo 15 ). Gli impianti elettrici negli edifici residenziali ricadono fra gli impianti soggetti agli obblighi legislativi del DM 37 / 08 . Come indicato all ’ articolo 1 , infatti , il decreto si applica agli : a ) Impianti di produzione , trasformazione , trasporto , distribuzione , utilizzazione dell ’ energia elettrica , impianti di protezione contro le scariche atmosferiche , nonché gli impianti per l ’ automazione di porte , cancelli e barriere ; b ) Impianti radiotelevisivi , le antenne , gli impianti elettronici deputati alla gestione e
distribuzione dei segnali TV , telefono e dati , anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica , nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti ; c ) impianti di riscaldamento , di climatizzazione , di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie , comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense , e di ventilazione ed aerazione dei locali ; d ) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie ; e ) Impianti per la distribuzione e l ’ utilizzazione di gas di qualsiasi tipo , comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali ; f ) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori , di montacarichi , di scale mobili e simili ; g ) Impianti di protezione antincendio .
Per l ’ esecuzione di questi impianti , il DM 37 / 08 , come accennavamo , fissa i requisiti tecnico-professionali in capo all ’ imprenditore individuale , al legale rappresentante o al responsabile tecnico delle imprese . Questi sono : a ) Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta ; b ) Diploma di tecnico superiore
[...]; c ) Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore [...], seguiti da un periodo di inserimento , di almeno due anni continuativi , alle dirette dipendenze di una impresa del settore .
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