Come viene ben precisato nel box a destra, qualsiasi nuova disposizione non cancellerà immediatamente la validità della certificazione in possesso dei tecnici che l’ hanno ottenuta o rinnovata nel corso di questi anni, ma determinerà una fase di passaggio in cui il certificato rimarrà valido esclusivamente per la manipolazione dei gas HFC. Ciò significa che a partire dal 12 marzo 2027 chi opera su macchine o impianti contenenti gas diversi dagli HFC( HFO, HC, CO2, NH3) non potrà operare se non si sarà certificato per le rispettive aree di competenza coperte dagli schemi di certificazione stabiliti ai sensi del Regolamento 2215, ma potrà continuare ad operare su gas a idrofluorcarburi fino al massimo al 12 marzo 2029, data entro la quale è richiesto di effettuare un corso di aggiornamento o di completare un processo di valutazione. Un piccolo grande sospiro di sollievo per quella grande categoria di tecnici che ad oggi cura l’ installazione di impianti di piccole dimensioni equipaggiati con R32, che potranno continuare a svolgere le attività di installazione e manutenzione senza dover sottostare |
ad altri esami di certificazione, anche in ragione della discutibile decisione del Ministero dell’ Ambiente di obbligare al rinnovo nel 2023 – 2024 tutte le certificazioni di coloro che proprio all’ inizio dell’ obbligo si erano sottoposti agli esami. Ma se guardiamo al futuro la questione non è così lineare, soprattutto perché le nuove certificazioni di tipo A1 e A2 consentiranno di operare su HFC, HFO e Idrocarburi: questo determinerà un aggravio tecnico ed economico, perché la richiesta di un esame integrativo peserà economicamente sulle tasche dei tecnici che hanno già dovuto sostenere nel corso del 2024 una sessione d’ esame di rinnovo su un Regolamento, di fatto già abrogato. La mancata messa in mora del rinnovo – a suo tempo richiesta da più parti dal mercato, ma non accettata dal Ministero dell’ Ambiente – si somma agli oneri che la disciplina nazionale derivante dal Regolamento 2215 andrà a determinare sia in qualità di nuove certificazioni sia di eventuali esami complementari in fase transitoria. Infatti, il“ regime transitorio” rischia tra l’ altro di creare una situazione in cui il tecnico in possesso di certificazione |
F-Gas di categoria I potrà operare su HFC e HFO ma non su Idrocarburi, il che creerà verosimilmente notevoli difficoltà di gestione delle macchine / impianti già presenti in un mercato che è in forte espansione e potrebbe vedere penalizzata la diffusione dei modelli di nuova generazione che le case propongono ai loro installatori e manutentori. La situazione si complica ulteriormente se pensiamo ad apparecchiature più strutturate o a soluzioni come i VRF, nei quali si vanno a verificare problemi di sicurezza legati alla carica massima ammissibile in ambiente, un tema che è fondamentale nell’ epoca dell’ utilizzo di gas infiammabili, ma che richiede competenze oggi in alcun modo certificate e che sono materia della norma UNI EN 378. Torna in campo il circolo vizioso di un mercato che spinge per l’ utilizzo di gas a basso GWP, ma che non ha regole dedicate( se non appunto la suddetta EN 378 e le norme di prodotto come la IEC 60335-2-40) per l’ installazione e manutenzione sicura degli impianti. Ma ad oggi, ancora una volta, la radice“ ambientale” della regolamentazione sui gas fatica a inglobare quei temi di sicurezza che sono presidiati da altri Ministeri e da altri testi( come il DL 81 / 2008) e non si è ancora trovato il modo di dare alla disciplina sulla materia la capacità di coprire tutte le aree e di definire sullo specifico del circuito frigorifero quali sono le conoscenze e le abilità necessarie per poter lavorare in sicurezza con i diversi refrigeranti. Ci riuscirà la nuova edizione del DPR e la struttura dei nuovi schemi di certificazione? Per il momento possiamo augurarcelo solamente, visto che nella sostanza non ci sono ancora indicazioni certe se non l’ elenco delle competenze richieste dell’ Allegato I del Regolamento d’ esecuzione 2215.. |
REQUISITI MINIMI
Validità dei certificati esistenti Si avvicina la data in cui dovrebbe essere approvato e pubblicato il DPR che renderà operativo in Italia il Regolamento di esecuzione 2024 / 2215 che ha definito i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche ai sensi del Regolamento F-Gas, ma è importante sapere che la pubblicazione del DPR non determinerà la perdita di valore dei certificati esistenti. È infatti ben chiaro un passaggio dello stesso Regolamento F-Gas, il 2024 / 573, che all’ Articolo 10 paragrafo 9 indica che Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento 517 / 2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. Entro il 12 marzo 2027 gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche certificate siano tenute a partecipare a corsi di aggiornamento o a completare un processo di valutazione di cui al paragrafo 3, almeno ogni sette anni. Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche in possesso di un certificato o di un attestato di formazione a norma del regolamento( UE) n. 517 / 2014 partecipino a tali corsi di aggiornamento o completino tali processi di valutazione per la prima volta entro il 12 marzo 2029.
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