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COME ABBIAMO VISTO NELL ’ ARTICOLO PUBBLICATO SUL NUMERO PRECEDENTE , LA DIRETTIVA STABILISCE DIVERSI INTERVENTI PER LIMITARE I CONSUMI ENERGETICI E LE EMISSIONI DI GAS SERRA DA PARTE DEGLI EDIFICI . ESAMINIAMO ORA IL CALENDARIO PER IL RECEPIMENTO DEI VARI PUNTI DELLA DIRETTIVA
di Antonio De Marco
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FISSAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per fissare i requisiti minimi di prestazione energetica di edifici o unità immobiliari , al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi e , ove pertinente , valori di riferimento più rigorosi , ad esempio requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti di edifici a zero emissioni . Gli Stati adottano altresì le misure necessarie per fissare i requisiti minimi per gli elementi edilizi che fanno parte dell ’ involucro dell ’ edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell ’ involucro quando sono sostituiti o rinnovati al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi .
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OCCHIO ALLE DATE
Si comincia dal 1 ° gennaio 2025 La Direttiva prescrive che gli Sati membri devono mettere in vigore le necessarie disposizioni legislative , regolamentari e amministrative per attuare la Direttiva stessa , secondo un dettagliato calendario . In primo luogo dal 1 ° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l ’ installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili , ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti prima del 2025 , che soddisfano i requisiti dei Regolamenti europei . Una data importante è il 29 maggio 2026 entro la quale gli Stati membri devono elaborare il Piano nazionale di ristrutturazione per garantire che il parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali pubblici e privati risulti “ decarbonizzato ” entro il 2050 al fine di trasformare gli edifici esistenti in edifici a zero emissioni . Vediamo nell ’ articolo come si esprime la Direttiva .
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CALCOLO DEI LIVELLI OTTIMALI IN FUNZIONE DEI COSTI
Entro il 30.06.2025 , la Commissione europea rivede il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi .
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE Gli Stati membri devono provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero a partire dal 1 ° gennaio 2028 per gli edifici pubblici e a partire dal 1 ° gennaio 2030 per tutti gli edifici di nuova costruzione . Inoltre , provvedono affinché il GWP , nel corso del ciclo di vita , risulti conforme alle procedure riportate nella Direttiva ( Allegato III ) secondo il seguente calendario :
a ) a decorrere dal 1 ° gennaio 2028 per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 m2 ; b ) a decorrere dal1 ° gennaio 2030 per tutti gli edifici di nuova costruzione
EDIFICI ESISTENTI Gli Stati membri adottano provvedimenti per gli edifici esistenti destinati a ristrutturazioni importanti che devono realizzare interventi di miglioria energetica , per quanto tecnicamente , funzionalmente ed economicamente fattibili Gli Stati membri devono fissare norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e stabilire traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale in modo che i requisiti minimi di prestazione energetica siano soddisfatti in almeno il 16 % degli edifici NON residenziali a de-
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correre dal 2030 e almeno il 26 % a decorrere dal 2033 . In aggiunta , il consumo medio di energia primaria ( kWh / m2 anno ) per gli edifici residenziali deve diminuire del 16 %, rispetto al 2020 , entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035 sempre rispetto al 2020 .
ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI Bisogna provvedere affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano progettati in modo da sfruttare la produzione di energia solare sulla base dell ’ irraggiamento solare del sito , compatibilmente con i costi , in modo che sia assicurata l ’ installazione di impianti solari adeguati , laddove tecnicamente appropriato ed economicamente funzionalmente fattibile , nei seguenti edifici :
a ) entro il 31 dicembre 2026 su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con superficie coperta superiore a 250 m 2
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b ) su tutti gli edifici pubblici con superfice coperta utile superiore a : -2.000 m 2 entro il 31 dicembre 2027 -750 m 2 entro il 31 dicembre 2028 -250 m 2 entro il 31 dicembre 2030 c ) entro il 31 dicembre 2027 sugli edifici non residenziali con superfice coperta utile superiore a 500 m2 se l ’ edificio è sottoposto a ristrutturazione importante o intervento che richiede autorizzazione amministrativa ; d ) entro il 31 dicembre 2029 su tutti i nuovi edifici residenziali ; e ) entro il 31 dicembre 2029 su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli
edifici . EDIFICI A EMISSIONI ZERO
Gli Stati membri devono adottare misure necessarie affinché la domanda di energia di un edificio ad emissioni zero , rispetti una soglia di massima laddove economicamente e tecnicamente fattibile . Il consumo totale annuo di energia di un edificio a emissioni zero , nuovo o ristrut-
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