COME FUNZIONA IL R. E. N. T. RI. Come già detto i soggetti tenuti ad iscriversi al R. E. N. T. Ri. sono stati suddivisi per dimensioni e per tipologia di rifiuti prodotti: il percorso di iscrizione iniziato lo scorso 13 febbraio terminerà il 13 febbraio 2026. Il solo documento che deve essere compilato è il Documento di Trasporto RAEE, con indicazione del Codice EER specifico( distinto se si tratta di RAEE domestico o RAEE professionale). Il Registro per i soggetti non ancora iscritti, oggi è ancora cartaceo: diverrà obbligatoriamente digitale dal 13 febbraio 2026. La vidimazione del Registro è operata dalle Camere di Commercio, fino alla data di iscrizione al R. E. N. T. Ri., da quel momento in poi la vidimazione avverrà tramite la fornitura di un identificativo univoco che sostituirà la vidimazione. I FIR rimangono cartacei fino al 13 febbraio 2026, ma sono modificati in quanto dovranno essere conformi all’ Allegato II del D. M. 59 2023. Il modello( digitalmente vidimato dal sistema) può essere acquisito collegandosi al portale www. rentri. gov. it. Registri e FIR devono essere inviati a conservazione almeno una volta l’ anno e i registri debbono essere conservati per tre anni in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 156 2006. Questa non è un’ operazione che effettua il R. E. N. T. Ri., ma deve essere effettuata dal soggetto registrato che dovrà servirsi di un sistema informatico adeguato. soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni e una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152 / 2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.
PERCORSI E COMPORTAMENTI Il RAEE domestico( vedi box) deve essere conferito nella piazzola allestita dal Comune o dal Consorzio di Comuni e la sua gestione termina con il conferimento. Il decreto legislativo 49 / 2014 all’ art. 12 obbliga i Comuni ad assicurare la funzionalità e l’ adeguatezza( in ragione della densità della popolazione) dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l’ accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. L’ attivazione del sistema R. E. N. T. Ri. ha previsto l’ abolizione della categoria 3 bis fra quelle previste nell’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e fa sì che il trasporto dei RAEE tanto domestici quanto professionali non richieda più l’ iscrizione in categoria 3 bis. Le aziende iscritte non sono tenute a fare nulla, in quanto la cancellazione dalla categoria è avvenuta d’ ufficio.
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