Giornale dell'Installatore Elettrico, Nov/Dic 2024 | Page 38

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FOCUS

DPR 462 : niente progetto , niente dichiarazione … esito negativo ?

Può un organismo di ispezione abilitato DPR 462 / 01 dare esito positivo anche in assenza di dichiarazione di conformità o di rispondenza e di progetto se previsto ?
Certamente , se è possibile avere contezza dell ’ oggetto della verifica . Se l ’ impianto è sicuro l ’ esito del controllo deve essere positivo . L ’ ispettore annoterà sul verbale , come osservazione , le carenze documentali

DIFFERENZIALI “ MEDICI ” nei sistemi TN-S

Si chiede se in un locale medico tipo 1 ( locale di RMN – risonanza magnetica con potenza maggiore a 5 KVA a posa fissa senza presa a spina ) alimentato da un sistema elettrico TN-S è obbligatorio installare un interruttore differenziale .
Si , la protezione differenziale è intesa come protezione addizionale e deve essere installata a prescindere dal sistema elettrico del locale medico .

NORMA CEI 11-27 ( 2021 ): modifiche in merito alla formazione ?

La Norma CEI 11-27 ( 2021 ) ha introdotto modifiche in merito alla formazione ? Per esempio , oggi , un DL può attribuire ad un proprio dipendente ( privo di attestato corso CEI 11 / 27 ) la qualifica PES autorizzandolo a svolgere lavori su sistemi fuori tensione fino alla categoria II ? Il RSPP sostiene che è possibile per il lavoratore ottenere questa nomina senza frequentare uno specifico corso in quanto lo stesso possiede esperienza e competenze acquisite sul campo . Queste competenze devono essere dimostrate attraverso corsi di aggiornamento o è sufficiente la dichiarazione del DL ?
Nella quinta edizione della Norma CEI 11-27 non ci sono grandi stravolgimenti in materia di formazione . Il documento normativo aggiunge un chiarimento circa la possibilità di erogare i corsi da remoto , tramite fomrazione a distanza . L ’ azione formativa viene ritenuta indispensabile per la qualificazione della Persona Esperta , e considerata uno dei tre “ pilastri ” fondamentali della qualificazione del personale , insieme all ’ esperienza “ in campo ” e alle caratteristiche attitudinali della persona . La Norma arriva infatti a quantificare anche il numero di ore minimo di formazione da erogare all ’ operatore : L ’ azione formativa si sviluppa comprendendo :
• corsi frontali o e distanza per le parti teoriche ;
• addestramento operativo , simulazioni , affiancamento altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo .
Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti . La durata e l ’ ampiezza dell ’ attività formativa dipendono da vari fattori , tra cui si evidenziano la preparazione scolastica , l ’ esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti . In particolare , la complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la
preparazione dei contenuti e della durata dei corsi . Si raccomanda comunque una durata minima per la preparazione teorica ( livello 1A ) non inferiore alle 10 ore . La formazione , o parte di essa , può essere svolta sia all ’ interno sia al di fuori dell ’ azienda di appartenenza , purché il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali . La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro , trattando argomenti relativi l ’ ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti . Per l ’ esecuzione di lavori sotto tensione in BT è richiesta una formazione specifica trattata nella parte dedicata a tali lavori . Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti . Quindi non si ritiene sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro priva di documentazione a supporto ( attestati , esiti dei test ecc .). www . nt24 . it