Il tema delle oscillazioni( o“ sbalzi”) di tensione e delle relative implicazioni in termini di responsabilità rappresenta un settore di particolare interesse per l’ analisi giuridica del contesto delle installazioni elettriche, in quanto di regola chiama in causa un soggetto“ esterno” all’ impianto elettrico, vale a dire il distributore di energia. Un aspetto, questo, che solleva importanti interrogativi in termini di responsabilità, in particolare laddove detti sbalzi abbiano avuto impatto diretto sulle macchine collegate alla rete elettrica, causando loro danni. Specialmente laddove detti macchinari risultassero particolarmente delicati e costosi, come avvenne in … Il caso della tensione oscillante
La società Gamma Srl gestiva un centro di diagnostica per immagini di notevole rinomanza sul territorio di riferimento. Un successo tale da spingere la direzione della società ad investire nell’ acquisto di nuove apparecchiature radiodiagnostiche per Risonanza Magnetica e TAC. A fronte di tale decisione, Gamma Srl richiedeva pertanto al proprio Distributore di energia un aumento della potenza elettrica al fine di
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alimentare tali nuove apparecchiature. Purtroppo, successivamente a detto aumento di potenza ed al conseguente utilizzo delle apparecchiature radiodiagnostiche, si verificavano gravi e persistenti oscillazioni di tensione tali da causare guasti ai componenti elettronici dei macchinari e costringere così l’ azienda ad acquistare uno stabilizzatore di tensione esterno, che tuttavia non era comunque riuscito ad ovviare al problema. Di conseguenza, Gamma Srl chiedeva al Distributore il risarcimento dei danni subiti a causa di tali disservizi. Il Distributore, tuttavia, rigettava tali richieste, negando ogni propria responsabilità e sottolineando che l’ origine dei disservizi lamentati dovesse essere piuttosto cercata nella scelta di Gamma Srl di accettare |
una potenza di soli 30 kW, che sarebbe risultata insufficiente per le esigenze dei macchinari di nuova installazione e che di conseguenza il rischio di instabilità della rete sarebbe da attribuire all’ azienda stessa, che veniva addirittura qualificata quale“ disturbatore della rete”.
Le difese del Distributore
Il Distributore, partendo dall’ assunto che la potenza richiesta da Gamma Srl sarebbe stata insufficiente per la corretta alimentazione del relativo parco macchine, concentrava la propria difesa sul fatto che l’ impiego di carichi eccessivi senza adeguate protezioni interne aveva comportato un evidente concorso colposo del danneggiato rilevante ai sensi dell’ art. 1227 c. c. tale da interrompere il nesso causale tra le
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attività del Distributore stesso ed il danno lamentato, a questo aggiungendosi il fatto che comunque monitorare ex post la tensione di rete e di accertare con certezza la causa dei sinistri risulterebbe impossibile. Con specifico riferimento alla potenza installata, il Distributore sottolineava inoltre che dalla documentazione tecnica e contrattuale disponibile emergeva che le macchine di Gamma Srl necessitassero nel complesso di una potenza superiore a 30 kW e che a questo dovesse essere ricondotta la vera causa delle fluttuazioni di tensione, da considerarsi pertanto quali fenomeni endogeni prodotti dal sovraccarico degli impianti interni di Gamma Srl e non piuttosto da disservizi della rete del Distributore. In tal senso, l’ attivazione di strumentazione ad alta tecnologia in assenza di una potenza adeguata avrebbe costituito una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, evidenziando il fatto che la società danneggiata avrebbe deliberatamente anteposto le proprie esigenze di celerità alla sicurezza tecnica, operando così una scelta consapevole tale da esporre gli impianti a rischi che invece risultavano prevedibili e prevenibili. |
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