GIE Luglio/Agosto 2022 | Page 49

L ’ INSTALLATORE IN TRIBUNALE 49
di poco tempo , Alfa induceva Beta a ridefinire le condizioni commerciali mediante la risoluzione del contratto stesso e la sottoscrizione di uno nuovo , giungendo così le parti ad un differente regolamento dei loro interessi in cui si prevedeva- a parità di condizioni economiche rispetto al precedente – l ’ ulteriore cessione di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale sui detti apparecchi di distribuzione . Successivamente , Beta Srl chiese l ’ accertamento della nullità dell ’ accordo di risoluzione consensuale del contratto concluso tra le parti , allegando l ’ abuso di dipendenza economica e chiedendo di conseguenza il risarcimento del danno da disorganizzazione aziendale e per mancato guadagno . Di converso , Alfa insistette sulla piena regolarità dell ’ accordo , in base al presupposto che tale succedersi dei contratti non sia inquadrabile nella fattispecie dell ’ interruzione delle relazioni commerciali , o di atto comunque abusivo , dovendosi invece ritenere che sia semplicemente stato sostituito un accordo con un altro , nel libero perseguimento di un interesse legittimo di ciascuna parte .
Cui prodest ?
Volendo offrire una sintetica valutazione in termini giuridici del caso descritto sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione , occorre osservare in via preliminare come la norma di
riferimento per le pattuizioni contrattuali che si esplicano sul mercato sia ravvisabile nell ’ art . 41 della Costituzione , in tema di iniziativa economica privata . Norma questa che nell ’ accogliere la nozione di ordine pubblico economico , viene a implicare la sussistenza di un interesse all ’ esercizio corretto e ragionevole dell ’ autonomia privata dei singoli . In questo contesto deve quindi essere letto l ’ art . 9 della L . 192 / 1998 , che secondo un ’ interpretazione ormai concorde attiene più generalmente all ’ ordine pubblico del mercato .
L ’ abuso del diritto
Alla luce delle pronunce giurisprudenziali in materia , il disposto dell ’ art . 9 L . 192 / 1998 identifica una fattispecie riconducibile al più vasto tema dell ’ abuso del diritto , i cui concetti tuttavia risultano caratterizzati da indeterminatezza in quanto lo schema generico previsto dalla norma deve essere poi specificato in sede interpretativa sulla base dei principi costituzionali di utilità sociale e libera iniziativa economica privata nel rispetto delle libertà altrui . E questo non significa che l ’ ordinamento non intenda tutelare anche la libertà contrattuale dell ’ impresa dominante : piuttosto , la norma intende impedire che quest ’ ultima giovandosi della sua posizione venga ad usurpare il profitto che avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale
, e questo mediante un comportamento non giustificabile sulla base delle necessità economiche , industriali e tecniche dell ’ impresa . L ’ applicazione delle prescrizioni sanzionatorie di cui all ’ art . 9 richiede quindi l ’ individuazione di una condotta contraria alla buona fede , in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali si modifichi ( in negativo ) nell ’ illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla razionalità del mercato e realizzando così un abuso per cui il diritto soggettivo del titolare nella definizione dei termini del contratto viene sviato al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale era stato attribuito . Quanto sopra consente così di distinguere tra comportamenti gravosi per la controparte ma comunque leciti , e comportamenti invece contrari al dettato normativo e conseguentemente illeciti . Da tale impostazione deriva il superamento del semplice rispetto dell ’ autonomia contrattuale e del relativo vincolo negoziale ( altrimenti detta “ autoresponsabilità imprenditoriale ”) dovendosi procedere alla ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ( che tengano in conto anche la legittimità della presenza di una diversa forza negoziale delle parti ) in modo da ricostruire la causa dell ’ accordo ed accertare , in concreto , l ’ esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata . Applicando lo schema giuridico
sopra esposto , nel caso di specie si è dovuto prendere atto che la vicenda concreta si inquadra effettivamente nella fattispecie dell ’ abuso di dipendenza economica ex art . 9 L . 192 / 1998 in quanto la successione di contratti realizzatasi tra le parti sarebbe in realtà stata imposta abusivamente da Alfa in assenza di alternative economiche sul mercato e senza che le parti siano addivenute ad una regolamentazione libera dei loro rapporti .
La massima
Volendo trarre come di consueto una massima applicabile al caso in esame , in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione si può così riassumere : nell ’ applicazione dell ’ art . 9 L . 192 / 1998 è necessario indagare ( i ) in primo luogo se vi sia un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi e se l ’ altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato , e successivamente ( ii ) la presenza di una condotta arbitraria contraria a buona fede , ovvero l ’ intenzionalità di una vessazione perpetrata sull ’ altra impresa , in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volta a cagionare il pregiudizio altrui .
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato alla sentenza Cassazione civile sez . I , 21 gennaio 2020 , n . 1184 .
GIE 5 luglio-agosto - 2022