GIE - Il Giornale dell'Installatore | Seite 18

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NORMATIVA
LUOGHI DI LAVORO
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l ’ adozione delle misure di cui al comma 1 ”. Tale obbligo può essere assolto se l ’ impresa installatrice redige le istruzioni per l ’ uso e la manutenzione previste dall ’ articolo 8 comma 2 del decreto 37 / 08 :
UN CASO PARTICOLARE
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Art . 8 . Obblighi del committente o del proprietario … 2 . Il proprietario dell ’ impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia , tenendo conto delle istruzioni per l ’ uso e la manutenzione predisposte dall ’ impresa installatrice dell ’ impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate . Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici , per le parti dell ’ impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite . Come per gli impianti elettrici le procedure di manutenzione previste devono essere attuate dal datore di
Quando a seguito della valutazione del rischio un impianto di protezione contro i fulmini dovesse risultare non più necessario , si può optare per il suo smantellamento , oppure lo si può mantenere installato , adottando un regime di controllo semplificato , accertando periodicamente che le strutture non più necessarie ai fini della protezione non arrechino danni . lavoro , inserite nel piano di manutenzione aziendale e le specifiche attività in esso contenute devono essere verbalizzate secondo quanto previsto dall ’ articolo 86 del DLgs 81 / 08 .
Art . 86 . Verifiche e controlli
1 . Ferme restando le disposizioni del d . P . R . 22 ottobre 2001 , n . 462 , in materia di verifiche periodiche , il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza .
3 . L ’ esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell ’ autorità di vigilanza . Anche per la manutenzione periodica si può ricorrere alla Guida CEI 81-2 “ Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini ”.
Verifiche periodiche
Anche i sistemi di protezione contro i fulmini sono oggetto del DPR 462 / 01 “ Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche , di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi ”. È quindi necessario denunciare l ’ impianto in occasione della messa in esercizio all ’ INAIL tramite l ’ applicativo CIVA e affidare la verifica periodica ad organismo abilitato .
Capo II – Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art . 2 . Messa in esercizio e omologazione dell ’ impianto 1 . La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall ’ installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente .
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell ’ impianto .
2 . Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell ’ impianto , il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all ’ ISPESL ed all ’ ASL o all ’ ARPA territorialmente competenti .
3 . Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso .
Art . 3 . Verifiche a campione
1 . L ’ ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all ’ ASL o ARPA .
2 . Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall ’ I- SPESL , d ’ intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri : a ) localizzazione dell ’ impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l ’ impianto ; b ) tipo di impianto soggetto a verifica ; c ) dimensione dell ’ impianto . 3 . Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro .
Art . 7-bis Banca dati informatizzata , comunicazione all ’ INAIL e tariffe 1 . Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche , l ’ INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite , con decreto direttoriale , dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali , per i profili di rispettiva competenza .
2 . Il datore di lavoro comunica tempestivamente all ’ INAIL , per via informatica , il nominativo dell ’ organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all ’ articolo 4 , comma 1 , e all ’ articolo 6 , comma 1 .