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Dopo l ’ iter burocratico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico , trattiamo ora il tema della manutenzione , soprattutto in funzione del mantenimento degli incentivi del GSE
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RINNOVABILI
FOTOVOLTAICO

Mantenere incentivato un impianto fotovoltaico

Dopo l ’ iter burocratico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico , trattiamo ora il tema della manutenzione , soprattutto in funzione del mantenimento degli incentivi del GSE

N

el corso della “ vita ” di un impianto fotovoltaico incentivato , è possibile che si rendano necessari interventi di manutenzione o di ammodernamento tecnologico . Per questi interventi è necessario operare nel rispetto delle regole imposte dal GSE , Gestore dei Servizi Energetici , per evitare di subire l ’ annullamento o la riduzione della tariffa incentivante . Allo scopo il GSE ha pubblicato nel corso del 2017 le prime “ Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi ”. Il documento viene aggiornato periodicamente per proseguire nel percorso di semplificazione delle regole per effettuare interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti alimentati da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia , che beneficiano di incentivi nazionali per la produzione di energia elettrica , in coerenza ai principi dettati dall ’ art . 30 del decreto 23 giugno 2016 . Il decreto 23 giugno 2016 , anche se il titolo “ Incentivazione dell ’ energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico ” sembra indicare tutt ’ altro , è il riferimento alla base della guida GSE . L ’ articolo 30 è dedicato agli “ Interventi sugli impianti in esercizio ”.
Art . 30 - Interventi sugli impianti in esercizio 1 . Entro 90 giorni dall ’ entrata in vigore del presente decreto , il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l ’ effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati , ivi inclusi i fotovoltaici , con le finalità di salvaguardare l ’ efficienza del parco di generazione e , al contempo , di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione . Le procedure si conformano ai seguenti criteri : a ) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano
incrementi superiori all ’ 1 % della potenza nominale dell ’ impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono , nonché , ove disponibile , della potenza nominale dei motori primi ; per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi fino al 5 %; per gli impianti solari termodinamici non è altresì ammesso l ’ incremento della superficie captante ; b ) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati ; c ) fatta salva la lettera d ), gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei
componenti principali degli impianti , come indicati dal paragrafo 4 dell ’ Allegato 2 , sono comunicati al GSE entro 60 giorni dall ’ esecuzione dell ’ intervento , in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , redatta ai sensi dell ’ art . 47 del DPR n . 445 / 2000 , in conformità a un modello predisposto dallo stesso GSE , per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a ) e b ); a tal fine , per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter ; per gli impianti la cui capacità di generazione è inferiore alle soglie individuate dalla tabella
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