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FOCUS 45

I “ CAVALLOTTI ” sulle flange

Con riferimento al punto 6.6 . della Guida CEI 31-108 viene richiesto “ Nei tubi che trasportano fluidi infiammabili , il cavallotto sulle flange serve solo se la flangia presenta una resistenza < 1 Mohm ( caso molto raro ) o quando all ’ interno del tubo o condotto è presente una zona 0 o 20 ( non solo una sostanza infiammabile ). Si chiede : visto che le tubazioni con presenza di flange trasportano fluidi infiammabili o polveri combustibili , che possono non essere riempite al 100 % e nelle quali , quindi , si possono formare zone 0 o 20 , rimane obbligatorio l ’ installazione dei cavallotti che garantiscano il collegamento equipotenziale delle flange o delle stesse tubazioni ?
Il punto 6.6 della Guida si riferisce alla protezione contro i fulmini e nello specifico ai provvedimenti supplementari per ridurre gli effetti del fulmine ( vedi primo paragrafo ): Nei tubi metallici che trasportano fluidi infiammabili , il cavallotto sulle flange serve solo se la la flangia presenta una resistenza > 1 Mohm ( caso molto raro ) o quando all ’ interno del tubo o condotto è presente una zona 0 o 20 ( non solo una sostanza infiammabile ). Anche se l ’ ultimo paragrafo dell ’ art . 6.4.1 Equalizzazione del potenziale ( impianto unico di terra ) – Generalità rinvia al Cap . 6.6 . Per i cavallotti sulle flange dei tubi metallici che trasportano fluidi infiammabili , vedi 6.6 . Al paragrafo 6 pag . 69 dell ’ art . 6.6 . si specifica che : In generale , qualora vengano impiegate come organi di captazione e discesa tubazioni metalliche che trasportano fluidi infiammabili , le giunzioni mediante flange risultano idonee se la guarnizione interposta è conduttrice ( es . spirometallica ). Ciò allo scopo di evitare la formazione di scariche pericolose tra i bordi delle flange , in quanto la presenza di bulloni di collegamento non offre adeguate garanzie contro la possibilità che si verifichino tali scariche . In questi casi è da evitare l ’ uso di ponticelli inutili , poiché questi darebbero un contributo aggiuntivo trascurabile alla continuità assicurata dai bulloni . In ogni caso , in presenza di giunti isolanti , bisogna evitare le scariche disruttive installando su di essi dispositivi spinterometrici adatti , come modo di protezione , alla zona pericolosa individuata . Ovvero che … qualora le tubazioni siano utilizzate quali organi di captazione …. Al paragrafo 10 pagina 70 del medesimo articolo , ed è a questo che si riferisce il rimando di cui al 6.4.1 si specifica che : Nel progetto dei sistemi di protezione contro i fulmini di strutture con pericolo di esplosione devono essere adottati dei provvedimenti supplementari per ridurre gli effetti del fulmine a valori trascurabili ( vedi la Norma CEI EN 62305- 3 ( CEI 81-1013 ): 2013 , Allegato D ). I cavallotti quindi sono prescritti ( come misura non esclusiva ) nel particolare caso in cui le flange sono installate in tubi con all ’ interno zone 0 o 20 utilizzati come captatore o calata . Si rimanda comunque ( come sempre in questi casi ), alla valutazione del rischio del professionista .

CUCINA INDUSTRIALE : valutazione del rischio Atex ?

In un ristorante in fase di ristrutturazione è presente una cucina da 260 kWt il tecnico che si è occupato della scia per i vigili del fuoco ha classificato l ’ ambiente di tipo A ovvero a rischio incendio ma non soggetto a verifica da parte dei vigili del fuoco , il tecnico ha previsto solo la compartimentazione con pareti e porte REI 120 . In questo caso la tipologia di impianto elettrico e cavi e apparecchiature necessarie nella cucina deve essere del tipo ATEX per ambienti esplosivi ?
L ’ attività da Lei indicata è ricompresa nel n ° 74 . A del DPR 151 / 11 e deve rispettare le prescrizioni di cui al decreto 12 aprile 1996 “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , la costruzione e l ’ esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi ”, così come aggiornate dalla nuova “ Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , la realizzazione e l ’ esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi ” Decreto del Ministero dell ’ Interno 8 novembre 2019 , pubblicato sulla GU n . 273 del 21 novembre 2019 . Oltre agli obblighi di progetto degli impianti elettrici quale luogo a maggior rischio in caso d ’ incendio deve essere esperita la valutazione del rischio esplosione ai sensi della Direttiva 90 / 396 / 03 CEE e delle norme CEI EN 60079 e della ( abrogata ) Guida CEI 31-35 . Se gli apparecchi installati presentano la marcatura CE e sono rispettate le regole di areazione dei locali l ’ impianto elettrico può essere , dopo le relative classificazioni , di tipo ordinario con le cautele nella scelta dei gradi di protezione proprie di una ambiente particolare quale una cucina .

Omologazione degli impianti

installati nei LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Il DPR 462 / 01 che gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere omologati non è una denuncia di impianto e non fa nessun riferimento alle zone di classificazione in quanto le zone 0-1-2-20-21-22 ( norma cei ) per cui ritengo che debbano essere omologate ma non denunciate come luoghi con pericolo di esplosione . Il decreto 81 / 08 art 296 parla delle verifiche e dice che gli impianti in zona 0-1-20-21 sono soggetti a verifica secondo quanto previsto dal dpr 462 secondo la mia lettura l ’ o- mologazione e comunque necessaria , non viene denuciato come luogo con pericolo di esplosione ma rientra nella denuncia dell ’ impianto di terra la asl che la omologa rilascerà il documento in cui dice che l ’ impianto non viene denunciato come luogo con pericolo di esplosione .
Il DPR 462 / 01 si riferisce a : Impianti di terra ; Impianti di protezione contro i fulmini ; Impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione . Se un impianto installato in luogo con pericolo di esplosione è limitato a sole zone due non occorre alcuna denuncia ad ASL o ARPA perchè in tal caso l ’ omologazione è rappresentata dalla dichiarazione di conformità dell ’ impresa installatrice che ha realizzato l ’ impianto . Non è di conseguenza cogente la verifica periodica . L ’ impianto di terra , a prescindere dalla presenza di zone classificate , non va omologato dalla struttura pubblica di controllo , tuttavia “ entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell ’ impianto , il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all ’ INAIL ed all ’ ASL o all ’ ARPA territorialmente competenti ” ( DPR 462 / 01 art . 2 , comma 2 ).
GIE 8 novembre-dicembre-2023