Disturbi generalizzati dello sviluppo e integrazione scolastica Autismo e integrazione Scolastica | Page 169
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e Integrazione Scolastica
Autismo – Strategie per una scuola inclusiva
locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale
una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta
nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre,
riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi
adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.
Art. 5. Piano educativo individualizzato.
1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in
situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori
sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della
scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui
alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base
alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti
dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli
interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione
scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono,
successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano
educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle
potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
Art. 6. Verifiche.
1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se
possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggiogiugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti
dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione
di handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno
in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di
possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della
sua salute mentale.
3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste
relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento
del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono
essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli
esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.
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